Sabrina Misseri: le motivazioni integrali del Riesame


Sabrina MisseriTRIBUNALE di TARANTO
Prima Sezione Penale
Giudice Collegiale

Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Alessandro de TOMASI    Presidente

Dr. Massimo DE MICHELE    Giudice relatore

Dr. Benedetto RUBERTO    Giudice

riunito in camera di consiglio per decidere sull’istanza di riesame personale, avverso l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p. in sede il 21.10.2010, proposta nell’interesse di MISSERI SABRINA, nata a Manduria (TA) il 10.2.1988, attualmente detenuta presso la Casa Circondariale di Taranto;
sentita la relazione svolta dal dr. De Michele;
sentite le argomentazioni esposte dai PP.MM. e dai difensori della ricorrente;
esaminati gli atti, pervenuti in data 3.11.2010, nonché le memorie, la documentazione e gli atti sopravvenuti all’applicazione della misura cautelare prodotti dalle parti nel corso delle udienze camerali del 9 e 11.11.2010;
sciogliendo la riserva formulata in data 11.11.2010;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Fatto e diritto
Con ordinanza del 21.10.2010, il G.i.p. in sede applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della Misseri, indagata dei delitti di cui agli artt.:
a) 605 c.p., per avere privato Sarah Scazzi della libertà personale, trascinandola con la forza all’interno della cantina-garage della sua abitazione e, poi, trattenendola ivi contro la sua volontà, cinturandola con le braccia, mentre il padre le cingeva una corda intorno al collo;
b) 110, 575, 576/1, n. 1), c.p., perché, in concorso con il padre Misseri Michele Antonio, al fine di assicurare allo stesso l’impunità dal delitto di violenza sessuale da questi commesso ai danni di Scazzi Sarah, nonché per motivi abietti e futili consistiti nell’evitare che l’episodio di violenza di cui innanzi pervenisse a conoscenza di terzi, cagionava la morte della cugina atteso che, mentre compiva il sequestro sub a), il genitore, dopo aver messo a quest’ultima la corda intorno al collo, la stringeva sino a soffocarla (fatti commessi in Avetrana il 26.8.2010).

Nei motivi di riesame la difesa chiedeva l’annullamento della predetta ordinanza, ovvero la sostituzione della misura cautelare in atto con altra meno afflittiva, in particolare sollevando svariate questioni preliminari (analiticamente descritte ed affrontate più avanti), nonché deducendo l’«errata qualificazione del fatto attribuito all’indagata», l’«insussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti nei confronti di Misseri Sabrina» e delle esigenze cautelari.

Nel corso dell’udienza camerale dell’11.11.2010 i PP.MM. domandavano la conferma dell’ordinanza impugnata per le motivazioni contenute nella memoria depositata, proponendo anch’essi alcune questioni preliminari in relazione agli atti prodotti dalla difesa.

L’istanza di riesame deve essere rigettata, in quanto priva di fondamento.

1. Profili generali: gli indizi di cui all’art. 273 c.p.p..
Condizione generale per l’emissione di qualsiasi provvedimento cautelare è la sussistenza di gravi indizi che, quantitativamente e qualitativamente valutati nella loro essenza e nella loro coordinazione logica, resistano a interpretazioni alternative e conducano a ritenere in modo razionale e altamente probabile, pur senza raggiungere la certezza propria del giudizio di cognizione, che il reato per cui si procede sia attribuibile all’indagato: l’indizio ex art. 273 c.p.p. è un elemento di investigazione in proiezione probatoria, mancante della verifica probatoria, ma convincente come una prova attuale. Di conseguenza la nozione di «gravi indizi di colpevolezza» non si atteggia, come prospettato dalla difesa (pag. 8 della memoria), allo stesso modo del termine «indizi» inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza (art. 192/2 c.p.p.) che indica la cd. prova logica o indiretta, ovverosia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche che consente di risalire a un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Del resto va considerato il momento peculiare della fase delle indagini preliminari, in cui il procedimento de libertate si iscrive, che è connotato, da un lato, dalla fluidità dell’imputazione e, dall’altro, dalla finalità stessa della verifica che non è volta al risultato della certezza della colpevolezza (a cui deve giungersi nel giudizio di cognizione per l’affermazione della responsabilità), ma soltanto di un consistente grado di probabilità (cd. qualificata) di colpevolezza dell’indagato.

Ciò, ad esempio, si ripercuote proprio in tema di individualizzazione dei riscontri che rimangono condizionati dal momento in cui si svolge l’accertamento e dalla finalità dello stesso. L’individualizzazione del riscontro (cioè dell’elemento di prova che conferma l’attendibilità delle dichiarazioni ex art. 192/3 c.p.p., dal marzo 2001 espressamente richiamato dal comma 1-bis dell’art. 273) dovrà infatti essere piena e totale nella corso del dibattimento (in coerenza con il concetto di prova indispensabile per l’affermazione di responsabilità); mentre, nella fase delle indagini, tale individualizzazione non potrà che essere parziale o tendenziale, vale a dire compatibile con il concetto di indizio – sia pur grave – che è necessario ma sufficiente per l’adozione del provvedimento cautelare il quale si inserisce in un procedimento in cui l’accertamento è, per definizione, sommario e incompleto (cfr., tra le varie, Cass., sez. I, 1 aprile 2010, n. 19517).

Ripercorrendo sinteticamente il tema della chiamata di correo, ampiamente affrontato anche nell’ordinanza impugnata, il punto centrale delle riflessioni resta quello della natura e dell’oggetto dei riscontri richiesti dall’art. 192/3 c.p.p.. Secondo la giurisprudenza, per una corretta valutazione della chiamata in correità, occorre:
– in primo luogo affrontare positivamente la questione della credibilità del dichiarante – «confitente e accusatore» – in relazione, tra l’altro, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi della confessione;
– poi verificare positivamente l’intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni alle luce di criteri quali, ad esempio, la precisione, la coerenza, la costanza e la spontaneità;
– infine esaminare i cd. riscontri esterni, oggettivi e individualizzanti (con i limiti, per questi ultimi, innanzi descritti per quanto concerne la fase cautelare), che possono essere desunti da elementi di qualsiasi tipo e natura (come prove critiche o altre chiamate in correità), anche se sprovvisti di autosufficiente idoneità probatoria, purché si tratti di dati estrinseci o di dichiarazioni reciprocamente indipendenti che attengano specificamente ai fatti addebitati alla persona accusata (rectius, chiamato in correità).
Con l’ulteriore specificazione che l’esame va compiuto nel suddetto ordine logico (sebbene, come in maniera condivisibile rimarcato nell’ordinanza impugnata, tali principi traggano la loro origine nello specifico contesto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nel corso di procedimenti penali in materia di criminalità organizzata) non potendosi procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa (così Cass., sez. un., 21 ottobre 1992, Marino).
La dichiarazione del chiamante è frazionabile nel senso che l’attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se smentita da una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica dei riscontri; così come, ragionando a contrario, la credibilità ritenuta per una parte dell’accusa non può automaticamente significare attendibilità dell’intera narrazione a meno che tra le diverse parti non sussista un rapporto di dipendenza causale o di imprescindibile presupposizione logica (cfr. Cass., sez. VI, 2 novembre 1994, Aveta; Cass., sez. I, 18 dicembre 2000, Orofino).
2. L’iter dell’attività d’indagine.
2.1. Sino all’emissione del provvedimento impugnato.
Il procedimento penale principale, in cui si inserisce incidentalmente l’odierno riesame, ha preso avvio dalla denuncia della scomparsa della minore Scazzi Sarah (nata il 4.4.1995) avvenuta in Avetrana nel primo pomeriggio del 26.8.2010. Venivano immediatamente avviate le ricerche sul territorio nonché svariate attività essenzialmente volte a conoscere i momenti immediatamente precedenti la sparizione.

Alla luce di una iniziale ricostruzione, compiuta a seguito dell’ascolto delle persone che per ultime avevano avuto contatti con la Scazzi, emergeva che costei aveva un appuntamento con la cugina, odierna ricorrente, presso l’abitazione di quest’ultima (sita in via Deledda n. 22) al fine di andare al mare insieme a Spagnoletti Mariangela la quale sarebbe passata a prendere le due amiche con la propria vettura. Da un primo esame incrociato dei tabulati delle utenze telefoniche cellulari in uso alla Scazzi e alla Misseri (rispettivamente 3478684110 e 3404096064), emergeva che alle ore 14:28:26 la prima inviava uno squillo alla cugina (per avvisarla dell’imminente arrivo presso la sua abitazione come si appurerà nel prosieguo) e che alle ore 14:42:48 la Misseri chiamava Sarah senza avere alcuna risposta: dopo i primi squilli la comunicazione si interrompeva. Dalle ore 14:44:24 l’utenza telefonica della Scazzi risultava disattivata o comunque non raggiungibile. Il codice IMEI del telefono (351821031178370) non compare più nei tabulati sin dalla chiamata della Misseri delle ore 14:42:48.

La scomparsa della ragazza, quindi, era la conseguenza di un evento avvenuto tra le 14:28:26 e le 14:42:48 del 26.8.2010.

In data 29.9.2010, nel pieno dello svolgimento dell’attività investigativa (inizialmente indirizzata su diverse piste), Misseri Michele Antonio – padre di Sabrina e zio di Sarah – rinveniva il telefono cellulare della predetta. Le circostanze del ritrovamento (in un fondo in cui egli stava svolgendo l’attività di bracciante agricolo) lasciavano fondatamente supporre il coinvolgimento del Misseri nella scomparsa della nipote. L’ascolto delle persone presenti nell’abitazione della famiglia Misseri (dove era diretta Sarah) al momento della scomparsa della Scazzi consentiva di far emergere contraddizioni di rilievo tra le ricostruzioni offerte dalla ricorrente, dalla madre Serrano Cosima e dal padre Michele. In particolare le divergenze attenevano al momento del rientro dal lavoro nei campi del Misseri e al luogo in cui si trovavano Sabrina e la madre in quel momento. Ciò determinava una nuova escussione del Misseri (6.10.2010) nel corso della quale spiccava il forte contrasto con quanto riferito da Serrano Giuseppe secondo cui quel giorno il cognato Michele era giunto nel fondo vicino l’abitazione dei Misseri, per raccogliere i fagiolini, solo alle ore 15.45, «in netto ritardo», e non alle 15.00 come sostenuto dal Misseri. Per di più, dall’esame dei tabulati, risultava che costui alle ore 15:25:04 del 26.8.2010 aveva ricevuto una telefonata dalla moglie (utenza …) mentre si trovava fuori da Avetrana in quanto il proprio telefono (utenza …) aveva agganciato una cella sita nel territorio di San Pancrazio Salentino.

Dinanzi alle ripetute contestazioni di tali inequivocabili incongruenze, che evidenziavano un’ingiustificata assenza dal territorio di Avetrana di circa 45 minuti, il Misseri alle ore 21.40 circa del 6.10.2010 confessava l’omicidio della Scazzi. Conduceva quindi gli inquirenti nel luogo (un vecchio pozzo sito in un terreno della contrada Mosca dove in passato aveva lavorato) in cui aveva occultato il cadavere che veniva effettivamente rinvenuto e recuperato in avanzato stato di decomposizione.
Durante il successivo interrogatorio (reso nelle prime ore del mattino del 7.10.2010) costui riferiva che la nipote, recatasi presso la sua abitazione per andare al mare insieme alla figlia Sabrina, lo aveva raggiunto nel garage dove lui stava tentando di riparare un trattore. Appena vista la ragazza in abbigliamento da mare, era stato colto da una sorta di raptus e, dopo che Sarah lo aveva chiamato, le aveva messo una mano sul pube. Tale gesto non era stato gradito dalla nipote che si era girata per andarsene. A quel punto il Misseri ha riferito di averla aggredita alle spalle con una corda e di avergliela stretta più volte in torno al collo sino ad ucciderla senza che la giovane riuscisse ad invocare aiuto o ad emettere qualche lamento. Nel corso dell’azione criminosa la Scazzi aveva in mano il proprio telefono cellulare che aveva anche squillato ed era poi caduto per terra con conseguente distacco della batteria e (ritenuta) perdita della sim card.

Aggiungeva il Misseri che, allorché la nipote era già morta, la figlia Sabrina – senza scendere nel garage – gli aveva detto, gridando, di fare aspettare Sarah se fosse arrivata nel frattempo che ella e la Spagnoletti si stavano recando presso l’abitazione della famiglia Scazzi per appurare i motivi del ritardo della cugina. Al ritorno della figlia Sabrina, il Misseri aveva già caricato il cadavere nel portabagagli della sua vettura (una Seat Marbella di colore rosso) e le aveva detto che stava andando in campagna.
Mentre erano in corso le prime ricerche ad opera dei parenti, il Misseri si era recato in un luogo isolato nelle campagne di Avetrana dove aveva spogliato la nipote e, sotto un albero di fico, aveva abusato sessualmente – penetrandolo ed eiaculando – del cadavere. Aveva rivestito Sarah, l’aveva nuovamente messa nel cofano della vettura e, giunto vicino al pozzo, l’aveva spogliata e calata giù coprendo l’imboccatura con un tufo e delle zolle di terra nonché apponendovi un segnale di riconoscimento. Si era quindi preoccupato di bruciare lo zainetto e i vestiti di Sarah e di disfarsi della batteria del cellulare che aveva invece conservato. Tornato a casa, aveva buttato in un bidone della spazzatura la corda utilizzata per strangolare Sarah e, in serata, si era vanamente messo alla ricerca della sim card che riteneva fosse caduta per terra durante l’omicidio. In tale ultima attività era stato coadiuvato dalla figlia Sabrina alla quale aveva detto che stava cercando altro.
Nei giorni seguenti, colto dal rimorso e dopo vari inutili tentativi, aveva fatto rinvenire il telefono perché non riusciva più a sopportare il disagio morale derivante dal grave gesto commesso.

Il Misseri non riusciva comunque ad esplicare chiaramente il movente del delitto della nipote parlando, in modo generico, di un impulso incoercibile che aveva condizionato il suo comportamento e lo aveva portato allo strangolamento; escludeva che l’atto fosse conseguito ad un tentativo di violenza sessuale poi trasmodato nell’omicidio.
Al Misseri veniva quindi applicata la misura cautelare della custodia in carcere con ordinanza dell’8.10.2010. Durante l’interrogatorio reso nel corso dell’udienza di convalida del fermo, egli chiariva meglio il movente sessuale affermando che, pochi giorni prima che la nipote si recasse con suo padre a San Pancrazio Salentino (certamente dal 23 al pomeriggio del 25.8.2010), l’aveva molestata toccandole con insistenza il sedere ed ottenendo una reazione della Scazzi che gli aveva detto «certe cose non si fanno». Il 26.8.2010 l’aveva toccata sul pube: la replica negativa della ragazza aveva scatenato l’ira omicida.

Ancora, tuttavia, non era per niente chiara la ragione per cui Sarah fosse scesa nel garage atteso che costei aveva appuntamento con la cugina Sabrina la quale, secondo il racconto del Misseri, non si era accorta di nulla così come la moglie Cosima. In realtà nella suddetta ordinanza lo stesso G.i.p., pur qualificando la confessione del Misseri come «ampia, circostanziata e reiterata» (e quindi idonea a fondare un quadro indiziario grave nei confronti dell’indagato), affermava che permanevano comunque «delle ombre su molti aspetti».
In data 15.10.2010 veniva disposta un’ispezione giudiziale sul luogo dell’omicidio alla presenza del Misseri che era invitato a ricostruire la dinamica dell’evento (cfr. il filmato contenuto nel dvd allegato, n. 6, agli atti trasmessi dai PP.MM.). Alla presenza del suo difensore il Misseri ricostruiva i momenti salienti dell’omicidio ripercorrendo l’azione compiuta. Già in tale contesto iniziava a circostanziare meglio le dichiarazioni rese il 6.10. precedente, e ciò di fronte all’evidente incongruenza derivante dal fatto che Sabrina, dal punto in cui il padre asseriva si trovasse la figlia, non avrebbe potuto non vedere il corpo di Sarah esanime accasciato sul pavimento. In un primo momento, quindi, il Misseri affermava che in realtà Sabrina si era accorta del cadavere della cugina. Successivamente, nel corso della verbalizzazione delle dichiarazioni, chiariva che era stata proprio Sabrina a condurre Sarah con la forza nel garage e a tenerla ferma, trattenendola con le braccia contro la sua volontà, mentre lui la strangolava con la corda. Il movente dell’omicidio era da rinvenire nelle molestie sessuali subite dalla Scazzi la quale le aveva palesate alla cugina Sabrina. Tali episodi dovevano essere tacitati tramite una lezione esemplare consistita nel legare una corda intorno al collo di Sarah per intimorirla. L’omicidio era stato quindi il diretto seguito di siffatta azione.
Il Misseri precisava che, in altra occasione, era stata Sarah a provocarlo allungandogli una mano per poi sorridere e prenderlo in giro; che il telefono della nipote aveva squillato quando era già caduto per terra e Sarah era morta; di non avere mai riferito a Sabrina il luogo dove aveva nascosto il cadavere della cugina (né costei glielo aveva chiesto); che la moglie e l’altra figlia Valentina erano all’oscuro di tutta la vicenda; che Sabrina era molto arrabbiata allorché egli aveva fatto trovare il telefono di Sarah poiché temeva di avere lasciato le sue impronte digitali.

Nel corso degli interrogatori, dinanzi ai PP.MM. e al G.i.p. (rispettivamente resi in data 15 e 18.10.2010), la ricorrente negava qualsiasi coinvolgimento nell’omicidio riferendo di non riuscire a fornire alcuna ragionevole spiegazione alla chiamata in correità eseguita dal padre Michele che è soltanto una calunnia. Gli argomenti essenziali della ricostruzione offerta dalla ricorrente, come evidenziato a pag. 14 dell’ordinanza di custodia cutelare, possono così riassumersi: «a) ella non si è alzata dal letto dopo aver ricevuto il messaggio di Mariangela (14:23) [utenza …, n.d.e.], bensì si è trattenuta almeno sino alle 14:28 e 13 sec., allorché ha effettuato un secondo sms di sollecito a Sarah (che al primo, spedito alle ore 14:25 e 08, non aveva risposto); per la verità, in un primo momento, la Misseri ha sostenuto di essere ancora a letto quando è giunto pure lo squillo della cugina, ossia alle 14:28 e 26: ma, messa di fronte all’incoerenza logica di tale assunto con il dato per cui il messaggio “sto tentando in bagno” aveva seguito di soli 14 secondi lo squillo, ha anticipato la levata, fingendo di aver mal compreso (vds. pagg. 137-141, interrog. del 15/10); in ogni caso, ha sostenuto che, prima d’uscire, è andata d’intestino e si è fatta pure la doccia; b) quando è arrivata Mariangela a casa, ella non era per strada, bensì sulla veranda, da dove poco prima, peraltro, avendo sentito il rumore del portone, aveva chiesto al padre, gridando, poiché non lo poteva scorgere, se fosse arrivata Sarah, ricevendone risposta negativa; anzi – ha aggiunto all’udienza di convalida – quando poi è scesa in strada, immediatamente prima di entrare nell’auto dell’amica, ha visto suo padre che entrava ed usciva dal garage e che le ha pure riferito che le stava lavando la macchina, la quale, a quel momento, era parcheggiata lungo la carreggiata (e non di traverso) e con lo sportello del cofano posteriore aperto; c) non è vero che fosse agitata, bensì era soltanto “in ansia”, stato d’animo determinatole, peraltro, dalla stessa Spagnoletti, che, con modi spicci e perentori, l’aveva invitata a salire in macchina per andare a trovare Sarah; d) non è vero che, appena effettuate le vane telefonate a Sarah, ella abbia esclamato “l’hanno presa, l’hanno presa”; ciò ha detto, invece, soltanto dopo che, con la Spagnoletti, si è recata la prima volta a casa di sua zia Concetta, e soltanto ad ausilio e condivisione di siffatta affermazione, effettuata per prima proprio dalla Serrano Spagnolo; e) non è vero che l’amica Mariangela l’abbia lasciata a casa, dopo essere ivi ritornate per la seconda volta dall’abitazione di Sarah, poiché esse – a suo dire – sono rimaste insieme sino a sera, impegnate nelle ricerche della giovane scomparsa; f) prima dell’incontro per strada in presenza di Mariangela, quel giorno non si è mai incrociata con suo padre Michele, poiché, quando questi è rientrato dal lavoro per pranzo, ella era già a letto; g) ella non avrebbe avuto alcun motivo per uccidere la cugina, che era per lei come una sorella minore e dalla quale non aveva saputo alcunché circa possibili attenzioni sessuali riservatele da suo padre».
L’ordinanza impugnata è fondata sulla versione dell’episodio riferita dal Misseri nel corso dell’interrogatorio del 15.10.2010, ritenuta attendibile in quanto supportata, oltre che da una verifica positiva della credibilità intrinseca del Misseri, da riscontri oggettivi e individualizzanti per la cui disamina, per il momento, si rinvia al provvedimento impugnato e su cui comunque si tornerà ampiamente nel prosieguo della trattazione.

2.2. L’interrogatorio del Misseri reso in data 5.11.2010.
Non può non rilevarsi come il presente procedimento sia connotato da una peculiarità raramente riscontrabile nella prassi giudiziaria quotidiana. Ed infatti, mentre ordinariamente il compendio indiziario posto all’attenzione del giudice del riesame è cristallizzato al momento dell’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare impugnata, nel caso in esame sono sopravvenuti ulteriori ed importanti atti di indagine (di natura dichiarativa e non, compiuti anche dalla difesa e prodotti nel corso delle udienze camerali in cui si è resa necessaria, per due volte, la concessione di un termine finalizzato all’esame degli stessi).

Il più rilevante è certamente costituito dall’interrogatorio, di ben 267 pagine, reso dal Misseri il quale in data 5.11.2010 chiedeva, tramite il suo difensore, di essere sentito nuovamente dai PP.MM.. Tale atto d’indagine successivo è di fondamentale importanza in quanto il Misseri, di propria iniziativa, modificava in modo radicale la ricostruzione dell’omicidio della Scazzi (posta a fondamento dell’ordinanza di custodia cautelare del 21.10.2010), affermando sostanzialmente che unica ideatrice ed esecutrice materiale del delitto era stata la figlia Sabrina e che il suo apporto era stato circoscritto alle sole attività successive all’omicidio.
L’interrogatorio può concettualmente dividersi in due parti. Nella prima (sino a pag. 33) il Misseri, pur iniziando ad affermare l’esclusiva responsabilità della figlia, ha compiuto un ultimo tentativo di ridimensionare la vicenda affermando¿
– che la mattina del 26.8.2010 si era recato a lavorare con il fratello Carmine in ritardo rispetto all’orario consueto delle 5:00 del mattino;
– che, in particolare, era andato via da Avetrana verso le ore 8:30-9:00 (tale dato trova conferma nelle dichiarazioni rese il 4.11.2010 dal vicino di casa Dimitri Oronzo il quale ha dichiarato che, poco dopo le 8:30, aveva visto il Misseri, con cui aveva scambiato qualche battuta, uscire dal garage ed avvicinarsi alla propria vettura Seat Marbella);-¿ che in casa vi era certamente Sabrina unitamene alla sua cliente Pisanò Anna che il Misseri aveva visto arrivare e fermarsi vicino al cancello d’ingresso della sua abitazione;
¿ di essere rientrato a casa, dopo il lavoro, verso le ore 12:15 e di avere pranzato da solo come abitualmente accadeva;
¿ che Sabrina era in casa (e probabilmente anche Sarah) in quanto aveva sentito dei rumori;
¿ che, dopo avere finito di mangiare, verso le 13:00 circa, era stato chiamato dalla figlia Sabrina che gli aveva detto «papà vieni in garage che è successa una cosa»;
¿ di essere quindi andato in garage e di avere trovato Sarah per terra, con le braccia verso il portone e con una corda (lunga un metro, non troppo stretta e con tanti nodi) attorcigliata al collo;
¿ che, per togliere la corda, aveva procurato «qualche cicatrice» sul collo di Sarah;
¿ che Sabrina aveva detto che la cugina era caduta mentre stavano giocando, «…però secondo me per far vedere che è stato un suicidio gli ha messo la corda…»;
¿ di avere quindi caricato il cadavere nella propria vettura ed averlo poi occultato nel pozzo.
A questo punto venivano contestate al Misseri una serie di contraddizioni essenziali relative agli orari, all’arma utilizzata, all’assenza di altre lesioni sul cadavere (oltre quelle causate dallo strangolamento) e alla presenza in casa della moglie Serrano Cosima. L’interrogatorio veniva quindi sospeso alle ore 16:10 su richiesta del difensore e ripreso alle 17:04. Il Misseri quindi riferiva:
¿ che, rientrato a casa, aveva visto che Sabrina, Sarah e la moglie stavano pranzando in cucina;
¿ che, come al solito, aveva pranzato da solo nel cucinino e, verso le 13:00-13:10, si era seduto sulla sedia sdraio dove si era addormentato;
¿ che era stato svegliato da Sabrina la quale, in stato di agitazione, gli aveva detto «papà vieni un attimo che è successo qualche cosa», un guaio («…si era agitata, ma io pensavo che fosse successo, che era capitato qualche gatto sotto la macchina come al solito…»);
¿ di avere seguito, correndo, la figlia nel garage (uscendo dal portone esterno dell’abitazione) e di avere visto Sarah stesa per terra dritta sul lato destro dello scivolo (entrando), con la testa in giù rivolta verso l’ingresso (aveva gli occhi chiusi, la bocca semiaperta e la lingua all’interno);
¿ di avere esclamato «ma cos’è che hai combinato» e che la figlia aveva detto «già comunque mi stava dando pure fastidio»;
¿ che Sabrina era molto nervosa e rossa in volto;
¿ di avere detto «si, e mo la responsabilità chi è che se la prende? Me la devo caricare tutta io la responsabilità» (e ciò in quanto Sabrina è una ragazza di soli 22 anni mentre lui un uomo adulto: «…perché mi dispiaceva che lei era bambina e io ero grande…»);
¿ di avere quindi accostato il portone e preso immediatamente uno dei cartoni che c’erano nel garage (se ne vedono vari anche nel filmato innanzi citato) con cui aveva coperto il corpo di Sarah;
¿ che tali operazioni si erano rese immediatamente necessarie in quanto, come dettogli dalla stessa Sabrina, era imminente l’arrivo della Spagnoletti;
¿ che, nel frattempo, Sabrina era in corrispondenza del portone d’ingresso del garage, aveva il suo telefono cellulare in mano e fungeva da palo in vista dell’arrivo dell’amica;
¿ di avere quindi tolto la cinta dal collo di Sarah e di averla appesa al muro, ad un chiodo, da dove era stata presa da Sabrina (si trattava di una cinta per pantaloni del Misseri, con fibbia, che gli serviva per i lavori nei campi; il Misseri ha aggiunto di non avere successivamente controllato se fosse rimasta lì o fosse stata spostata dalla figlia, e ciò in quanto emotivamente gli pesava entrare nel luogo dove Sarah era stata uccisa);
¿ che in quei frangenti era squillato il cellulare della cui presenza sul pavimento (a circa 20 cm. dal cadavere) non si era ancora accorto;
¿ di avere raccolto il telefono cellulare da cui si erano subito staccati il coperchio posteriore e la batteria (aveva perciò smesso di squillare);
¿ di avere aperto il portone del garage, sistemato la vettura a marcia indietro, messo un altro cartone sul fondo del bagagliaio dove aveva poi caricato il corpo della nipote (che aveva ancora lo zainetto sulle spalle) coprendolo con un altro cartone e mettendoci su anche una zappa (così che nessuno potesse accorgersi del trasporto del cadavere; la zappa poteva in ogni caso essere utile per le operazioni di occultamento);
¿ che le scarpe (modello infradito) di Sarah erano rimaste nel garage e, probabilmente, erano state poi buttate da Sabrina perché non le aveva mai più viste;
¿ di avere aspettato, prima di muoversi con la vettura, che Sabrina e Mariangela passassero da casa per poi andare via alla ricerca di Sarah (nel dettaglio erano tornate due volte dinanzi all’abitazione dei Misseri: «…allora loro se ne sono andate e ho detto io a Sabrina per una scusa “vedi che io sto andando a campagna e poi torno”…»);
¿ che la moglie non si era accorta di nulla e perciò, al fine di evitare che potesse raggiungerlo, durante il tragitto aveva chiamato il fratello Carmine dicendogli che aveva litigato con la predetta alla quale, se l’avesse chiamato, Carmine avrebbe dovuto dire che Michele era in campagna perché erano scappati i cavalli (tale circostanza è stata confermata da Misseri Carmine nelle s.i.t. rese in data 25.10.2010);
¿ che, arrivato nei pressi del pozzo, aveva abusato del cadavere della nipote, penetrandolo ma senza riuscire ad arrivare all’orgasmo;
¿ che poi «…le ho messo una corda di sotto alla spalla – questo lo facevamo in Germania quando facevo il becchino – e una dalla gambe; quando l’ho calata piano piano [nel pozzo, n.d.e.] la corda l’ho sfilata da una parte e se n’è venuta sopra…»;
¿ di non ricordare se tale corda l’avesse riposta nel garage oppure se, dopo essere stata utilizzata per la vendemmia, fosse rimasta nella vettura della moglie ;
¿ di avere poi «…chiuso il pozzo, ho messo dei segnali come come avevo fatto io, ho detto un’Ave Maria (di solito ne ho fatte di più di una perché andavo spesso lì) e me ne sono tornato piangendo; dove ho bruciato le robe avevo messo pure il telefonino dentro, però si è bruciata solo la parte di…dietro…»;
¿ che «…poi, perché mi sono sentito male, il cellulare l’ho tirato fuori, l’ho tirato, e la batteria, il telefonino me lo sono messo nella macchina, me lo sono portato dentro nella macchina…»;
¿ di essere quindi ritornato ad Avetrana dove insieme al cognato Serrano Giuseppe aveva raccolto i fagiolini (il predetto, nel corso delle s.i.t. rese il 6.10.2010, aveva riferito, confermando tale circostanza, che il Misseri si era presentato alla 15:45, in netto ritardo rispetto ai giorni precedenti quando era arrivato alla 15:00);
¿ che prima di rientrare a casa, colto dal rimorso e comunque non avendo il coraggio di costituirsi direttamente, aveva lasciato il telefono cellulare di Sarah nei pressi della stazione dei Carabinieri di Avetrana dove era rimasto per circa una settimana senza che nessuno lo trovasse;
¿ di avere invece buttato la batteria il giorno dopo nel posto dove gli inquirenti l’avevano trovata a seguito delle sue indicazioni;
¿ che, nei giorni seguenti, aveva lasciato il telefono di Sarah, sempre inutilmente, prima nei pressi di un distributore di carburanti sulla strada per Manduria e poi in un vecchio autolavaggio situato vicino l’abitazione di Russo Ivano, amico di Sabrina;
¿ che, in ultimo, aveva assunto la decisione di simulare il rinvenimento del telefono di Sarah in un terreno in cui stava lavorando così che non potessero sorgere dubbi in ordine al suo coinvolgimento nella vicenda della scomparsa della nipote.

Il Misseri inoltre specificava:
¿ che la sera del 26.8.2010, unitamente a Sabrina, aveva cercato la sim card del telefono di Sarah poiché credeva fosse caduta nel garage o nella macchina (era stata Sabrina ad occuparsi delle ricerche nella vettura);
¿ che era assolutamente normale che Sarah e Sabrina si recassero da sole nel garage («…a volte c’erano i gatti, una volta prendevano il mangiare da dare ai gatti, sempre sempre stavano nel garage…andavano a stendere le robe sopra pure, andavano sempre insieme…»);
¿ di ricordare che, prima che lui si addormentasse, Sabrina era sulla veranda insieme a Sarah la quale stava per tornare a casa;
¿ di ricordare che Sabrina le aveva detto «…sbrigati non tardare che se no si fa tardi se dobbiamo andare a mare…la Sabrina usava la tonalità alta…»;
¿ che Sarah aveva risposto «fra poco sto qua»;
¿ di non essersi accorto del ritorno di Sarah perché dormiva;
¿ che il garage era aperto essendo sua abitudine lasciarlo così anche quando non era all’interno («…tanto la non ruba nessuno…»);
¿ che le cicatrici riscontrate dal prof. Strada sul braccio destro se le era procurate lavorando nei vigneti (tale versione, come si avrà modo di vedere, risulta compatibile con il tipo di lesioni cutanee accertate);
¿ che la fibbia della cinta si trovava verso la parte anteriore del corpo, la cinta era infilata nella fibbia (senza però che l’ardiglione fosse inserito nei fori) ed era stato fatto un solo giro intorno al collo della vittima;
¿ che le braccia di Sarah erano allungate in avanti mentre le gambe erano in posizione scomposta;
¿ che la nipote aveva i capelli raccolti «…con quei fiocchi che usano i parrucchieri…»;
¿ che nessuno lo aveva aiutato a nascondere il cadavere nel pozzo;
¿ che alle ore 14:55 aveva ricevuto una telefonata di Sabrina che gli aveva chiesto dove si trovasse e se stesse «girando ancora per Sarah»;
¿ che alle ore 15:25, mentre si trovava ancora nella contrada Mosca (in effetti il telefono del Misseri agganciava una cella, compatibile, di San Pancrazio Salentino), la moglie lo aveva avvisato che era stata ufficialmente denunciata la scomparsa della nipote;
¿ di non aver visto Mariangela quando costei era passata a prendere Sabrina per andare al mare; l’aveva invece scorta allorché aveva fatto ritorno la prima volta da casa di Sarah (Sabrina in quest’ultima occasione gli aveva chiesto, mentre era chinato, se avesse visto Sarah e lui aveva risposto di no);
¿ di non avere mai parlato con Sabrina del motivo per cui ella avesse compiuto tale gesto («non l’ho fatto perché io stavo nervoso io e più nervosa lei»);
¿ che la moglie non ha mai saputo nulla della dinamica dell’omicidio di Sarah;
¿ che probabilmente Sabrina aveva aspettato Sarah sulla veranda e l’aveva portata nel garage dall’esterno (e non dalla porta interna davanti alla quale vi sono dei bidoni da spostare);
¿ che gli approcci sessuali con Sarah riferiti nei precedenti interrogatori non sono veri: solo in una circostanza le aveva toccato i glutei ma non perché fosse attratto sessualmente dalla nipote bensì in un contesto ludico («…perché quella stuzzicava sempre diciamo, sempre toccava e faceva; è stata l’unica volta e poi non l’ho toccata mai…)»;
¿ che Sabrina era convinta che il telefono di Sarah fosse stato bruciato tanto che, in occasione del finto ritrovamento, egli aveva chiamato la figlia Valentina perché  domandasse a Sabrina se «…il cellulare di Sarah aveva un lucchetto e una cosa di linguetta sopra…e io l’ho sentita [Sabrina dire, n.d.e.] “di dove sta uscendo mo questo cellulare?»;
¿ che Sabrina, una volta compreso che il padre aveva contribuito al ritrovamento del telefono di Sarah, aveva cercato di contattarlo più volte ma lui non aveva risposto («…perché lei mi chiamava sempre e diceva “Ma che hai combinato?” e io lo spegnevo il cellulare e vedevo che era Sabrina. Niente, io mi volevo fare la … mi dovevo prendere io la responsabilità – ho detto – tanto io ormai sono arrivato a quest’età, lei ha una vita davanti…»)
¿ che «…quando il cellulare hanno detto che l’hanno preso…che l’hanno portato a Roma no? Che lo controllavano. Ha detto [Sabrina, n.d.e.] “Mah, speriamo che il cellulare risulta da quarantacinque giorni là – ha detto – sennò siamo tutti fregati”…»;
¿ di avere nascosto le chiavi che Sarah aveva con sé in un incavo di un albero sito nel fondo dove aveva bruciato i vestiti e gli altri effetti personali («…io, siccome che si vedevano le chiavi, le ho prese con un legno – perché erano calde – e le ho messe sopra…» ;
¿ di avere ricevuto, durante il corso della detenzione, alcune visite della figlia Valentina con la quale aveva affrontato l’argomento del cambio del difensore;
¿ che Valentina non era a conoscenza di come la vicenda si era realmente svolta e, pertanto, credeva che il Misseri accusasse falsamente la sorella Sabrina;
¿ che Sabrina, Sarah e la Spagnoletti nutrivano una particolare simpatia per Russo Ivano «…chè l’ho visto che stavano sempre appiccicati tutti e tre…» (e ciò prima della morte della nipote);
¿ di non avere mai chiesto nulla a Sabrina in merito «…perché quella è come una tigre se le dico qualcosa…si arrabbia proprio…»;
¿ di essere a conoscenza che la mattina del 26.8.2010 la moglie e Sabrina avevano litigato già dalla mattina presto ma di non ricordare il motivo anche perché episodi analoghi accadevano spesso («…ora non lo so, perché Sabrina si attacca cu nienti, non è come Valentina, Valentina è tutta cuore…Sabrina è troppo acresta…»);
¿ di ricordare che la moglie si lamentava del fatto che Sabrina consentisse a Sarah di andare sempre presso la loro abitazione;
¿ che Sarah il 25.8.2010, tornata da San Pancrazio, aveva chiesto a Sabrina di uscire la sera e la ricorrente le aveva risposto «ora fino ad adesso dove sei stata? Non sei stata a San Pancrazio? E mo vattene di nuovo a San Pancrazio»;
¿ di averle poi viste insieme nel salotto sino alle 21-21:30 quando aveva preso sonno;
¿ che Sabrina non gli aveva riferito nulla in ordine al movente anche perché dopo il delitto non aveva più parlato con la figlia («…sapevo io cosa mi sentivo dentro…»);
¿ di essere a conoscenza del fatto che Sabrina leggeva i diari di Sarah perché la nipote «si confidava» con la cugina;
¿ di ricordare che in un’occasione Pisello Alessio aveva detto che «…a Sarah le piace Ivano…però a tutti Ivano gli piace e Sabrina mi ricordo una volta ha detto “si, si tutti Ivano prendetevi”…»;
¿ che Sabrina «…interveniva quando c’erano i giornalisti per farsi credere…»;
¿ di avere sempre detto a Sabrina che, se fossero stati acquisiti i tabulati telefonici, sarebbe certamente emersa la verità («…mia moglie diceva la pista di San Pancrazio, io ho detto ”Mimì [Cosima Serrano, n.d.e.] la pista non ci sta né a San Pancrazio né a Torricella, la pista sta ad Avetrana”, quasi volevo dire “io sono andato a portarla nel pozzo”…»);
¿ che Sabrina rispondeva «…ai tabulati dai retta tu? Eh, e vedi sono usciti…lei sai cosa diceva a me? “Papà è troppo bravo, non lascia piste”…ma il telefonino me l’ho portato con me…lei non lo sapeva perché non me lo potevo tenere dentro, io mi sono scaricato quella sera quando siamo andati là e siamo andati al pozzo, da allora mi sono scaricato un po’…»;
¿ di ricordare di avere appreso (forse dalla moglie) che, prima della morte della nipote, c’era stato un contrasto tra Ivano, Sabrina e Sarah.

2.3. L’esame autoptico.
Altro atto sopravvenuto rilevante, che necessita di autonoma illustrazione, è l’esito della consulenza tecnica medico-legale sul cadavere della Scazzi affidata il 7.10.2010 dai PP.MM. al prof. Strada e depositata all’udienza dell’11.11.2010.
Nel dettaglio, i quesiti posti erano volti ad accertare le cause della morte, l’esistenza di segni di violenza sessuale sul cadavere e la presenza di liquidi biologici o DNA di terzi. Il Consulente veniva inoltre incaricato di procedere ad esame medico-legale sulla persona del Misseri, alla data del 7.10.2010 unico indagato; tuttavia è rilevabile che le conclusioni a cui è pervenuto il prof. Strada tengono conto dell’interrogatorio del 5.11.2010.
Attraverso l’autopsia è stato possibile accertare:
¿ che si tratta di una persona di sesso femminile, dell’apparente età di 15-16 anni, in avanzato stato di putrefazione;
¿ che sulla superficie posteriore del collo si osserva un solco cutaneo piano, largo in media 2,6 cm. circa (con oscillazioni comprese tra 2,4 e 2,8 cm.), i cui confini, non sempre definiti, continuano nella cute circostante; sempre sulla parte posteriore del collo, sul versante destro, sembra percepirsi la convergenza di due solchi piani di cui quello superiore, dopo essersi incrociato, tende a sfumare dopo un breve tratto, mentre quello inferiore si interrompe sul primo con un’immagine a becco di flauto;
¿ che, riportato il cadavere in posizione supina, nel segmento superiore del collo si evidenzia un solco biancastro, a decorso orizzontale, largo in media 2,6 cm. e completamente appianato; lungo i contorni, sul versante destro, presenta delle impronte ripetitive segmentate, in linea tra loro, che richiamano quelle delle cuciture di una cintura; questo solco, danneggiato in più tratti sul lato sinistro a causa della macerazione, si congiunge linearmente con il solco già descritto in precedenza sul versante posteriore del collo;
¿ che esaminando il solco sul versante latero-cervicale destro, ove è più conservato, è possibile scorgere in maniera netta una impronta piana che decorre orizzontalmente al di sotto del mento e si congiunge posteriormente con il solco già descritto (l’ampiezza media è la medesima);
¿ che il diverso andamento dei segni trasformativi della morte ha comportato anche una rappresentazione differente del solco: il tratto immerso nell’acqua del pozzo è macerato, quello posto al di sopra della linea di galleggiamento ha un aspetto discromico ed enfisematoso (cfr. pag. 9 dell’elaborato scritto per la posizione del cadavere al momento del rinvenimento).

Il Misseri era sottoposto a due visite mediche (eseguite il 7 e 25.10.2010) nel corso delle quali venivano evidenziate sul braccio destro due cicatrici in via di guarigione che, per morfologia, richiamavano le impronte di unghie. Il prof. Strada, alla luce delle dichiarazioni del Misseri (secondo cui erano ferite che si era procurato urtando contro i tralci della vite), concludeva per la compatibilità con la versione resa dall’indagato.
Nel corso del sopralluogo nel garage dell’abitazione del Misseri, costui veniva invitato a ripetere – con un foulard arrotolato come una fune – i gesti compiuti in occasione dell’aggressione in danno della nipote. Si denotava incertezza nelle azioni e negli approcci al collo della vittima, del tutto diversi da quelli che ripropone il reperto anatomopatologico. Solo dopo avere ricevuto suggerimenti dal prof. Strada, il Misseri riusciva a posizionare il foulard in modo corretto pur effettuando uno scambio di mani sulle due estremità: tale ultima circostanza mette in dubbio la presa e la rapidità di azione di un evento omicidiario.
Con riferimento al secondo quesito, la macerazione dei tessuti biologici ha reso irriconoscibili le strutture anatomiche dei genitali, e ciò anche in considerazione della permanenza in acqua delle vittima a gambe divaricate che ha consentito l’ingresso di liquidi.
In definitiva il prof. Strada così concludeva:
a) la morte di Sarah Scazzi è stata causata da un’asfissia acuta, primitiva, meccanica e violenta messa in atto mediante costrizione del collo, con una cintura, durata 2-3 minuti e senza che la vittima offrisse resistenza all’aggressore;
b) attraverso l’esame delle caratteristiche del solco si può escludere che si tratti di una cintura alta più di 3,0 cm.;
c) è plausibile che si tratti di una cintura unisex alta circa 2,6 cm. con cuciture laterali;
d) non sono residuati dati anatomici utili per valutare l’esistenza di una violenza sessuale sul cadavere.

3. Le questioni preliminari proposte.
3.1. Dalla difesa.
1) «Violazione del combinato disposto degli artt. 391/5 e 294 c.p.p. per l’intempestiva emanazione della misura cautelare e per l’omesso interrogatorio in ordine alla stessa». L’eccezione è infondata. Il rispetto del termine di 48 ore successive al momento in cui (nella specie) il fermato è posto a disposizione del giudice è previsto dall’art. 391/7 c.p.p. soltanto per la convalida del fermo e non anche per l’adozione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, la cui pronuncia non è soggetta ad alcun termine. Le medesime considerazioni valgono relativamente all’interrogatorio dell’indagata effettuato prima dell’applicazione della misura cautelare nel corso dell’udienza di convalida: ed infatti, solo nel caso in cui la misura cautelare sia stata disposta prima dell’interrogatorio, devono essere rispettati i termini indicati dall’art. 294 c.p.p. a pena di perdita di efficacia della misura (art. 302 c.p.p.: cfr., in tal senso, Cass., sez. I, 20 aprile 1994, n. 1801).
In ogni caso eventuali asseriti vizi attinenti al procedimento di convalida del fermo della Misseri non possono essere certamente lamentati in sede di riesame avente ad oggetto, come è noto, esclusivamente l’ordinanza che dispone una misura coercitiva (salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del P.M.: cfr. art. 309/1 c.p.p.). Il rimedio espressamente previsto, invece, è quello del ricorso per Cassazione ex art. 391/4 c.p.p..
2) «Violazione degli artt. 63 e 64 c.p.p. in virtù del richiamo alle contestazioni effettuate in base alle dichiarazioni precedentemente rese da Misseri Sabrina in qualità di persona informata sui fatti e conseguente nullità o inutilizzabilità degli interrogatori del 15.10.2010 e 18.10.2010».
Anche tale eccezione non è condivisibile atteso che la ricorrente, nel corso dell’interrogatorio del 15.10.2010 (pag. 4), ha confermato espressamente quanto in precedenza riferito in qualità di persona informata sui fatti. La giurisprudenza richiamata dalla difesa non è conferente perché riguarda una fattispecie concreta assolutamente diversa, ovvero quella del coimputato che assume successivamente la qualità di testimone ai sensi dell’art. 197-bis c.p.p.: in tal caso è evidente che costui non possa riportarsi per relationem alle dichiarazioni rese in fase di indagine che, al limite, potrebbero essere utilizzate per le contestazioni ex art. 500 c.p.p..
Risulta inoltre condivisibile quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui le dichiarazioni indizianti rese da un soggetto che nello sviluppo del procedimento abbia assunto la qualità di indagato non sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 63 c.p.p. in quanto la diversa situazione del dichiarante non può inficiare gli atti in precedenza legittimamente compiuti; e ciò in forza sia del principio di conservazione degli atti processuali che della regola generale del tempus regit actum (così Cass., sez. VI, 25 marzo 2003, n. 24180).

In ultimo deve rilevarsi che, in realtà, si tratta di un falso problema poiché la Misseri, nel corso del predetto interrogatorio (di 210 pagine) e in quello reso innanzi al G.i.p. il 18.10. successivo, ha ripercorso tutti gli argomenti di cui ai precedenti resi non in veste di indagata.
3) «Violazione del combinato disposto degli artt. 351-362 e 199 c.p.p. e conseguente nullità o inutilizzabilità dei verbali di s.i.t. rese dai prossimi congiunti…» (tutti, secondo la specificazione fatta in udienza, e non solo Serrano Cosima come inizialmente prospettato nei motivi scritti).
Come osservato dai PP.MM., correttamente l’avvertimento della facoltà di astenersi dal deporre non è stato fatto a Serrano Cosima e alle altre persone indicate dalla difesa in quanto anche la Scazzi, persona offesa dal reato, era loro prossima congiunta (cfr. artt. 199/1 c.p.p. e 307/4 c.p.).
4) «Violazione del combinato disposto degli artt. 64 lett. c-351-362 e 199 c.p.p. e conseguente nullità o inutilizzabilità nei confronti dell’indagata degli interrogatori resi dal padre Misseri Michele in data 15.10.2010 e 5.11.2010».
Altrettanto destituita di fondamento è la considerazione secondo cui anche al Misseri, nel corso degli interrogatori del 15.10. e 5.11.2010 (in cui ha reso dichiarazioni accusatorie erga alios), andava rivolto l’avvertimento della facoltà di astenersi ex art. 199 c.p.p.. Il Misseri è (co)indagato e, pertanto, non era obbligato a rispondere alle domande postegli né a dire il vero. Evidentemente destinatari della predetta norma, sistematicamente collocata nell’àmbito della testimonianza (ed applicabile anche in fase di indagine), non sono certamente l’indagato o l’imputato chiamanti in correità. Pertanto, l’affermazione secondo cui «nella parte inerente il ruolo dell’indagata, l’interrogatorio del correo altro non è che una s.i.t.» non appare accettabile.
Sebbene – come d’obbligo – al Misseri sia stato fatto l’avvertimento di cui all’art. 64/3, lett. c), c.p.p., ciò non significa che costui immediatamente avesse assunto lo status di teste ma solo che avrebbe potuto assumerlo nei casi previsti dall’art. 197-bis c.p.p.. Del resto, anche arrestandosi al tenore letterale dell’art. 64 cit., l’utilizzo del futuro «assumerà in ordine a tali fatti l’ufficio di testimone» non dà adito a dubbi.
5) «Violazione dell’art. 370 c.p.p. per la partecipazione attiva della p.g. all’interrogatorio del correo Misseri Michele e conseguente nullità o inutilizzabilità dello stesso»; nonché «violazione del principio di segretezza dell’interrogatorio del correo Misseri Michele del 5.11.2010 e di altri atti di indagine per la partecipazione attiva ad esso di soggetti non legittimati e conseguente nullità o inutilizzabilità degli stessi».
Le eccezioni possono essere trattate insieme lamentando sostanzialmente la difesa la partecipazione agli interrogatori del Misseri di «soggetti non legittimati», ovverosia la p.g. e la consulente tecnica del predetto dott.ssa Roberta Bruzzone. Già sotto un profilo generale l’eccezione non è fondata poiché la presenza di soggetti diversi, non direttamente coinvolti nella attività di assunzione di informazioni (intesa in senso ampio) da parte del P.M., non dà luogo ad alcuna ipotesi di nullità, ovvero di inutilizzabilità, tenuto conto del principio generale della tassatività delle stesse (artt. 177 e 191 c.p.p.: cfr. Cass., sez. I, 18 aprile 2007, n. 19745).
Nello specifico poi, da un lato le norme che disciplinano l’attività della p.g. (ad esempio l’art. 370/1 c.p.p.) non si applicano allorché sia comunque il P.M. a condurre l’interrogatorio; dall’altro, il consulente tecnico può affiancare la parte che assiste non solo ai fini delle attività peritali, ma per qualsiasi altra attività processuale o procedurale a cui la parte che l’ha nominato ha diritto di presenziare (la relativa violazione costituirebbe infatti una nullità a regime intermedio: cfr. Cass., sez. III, 9 giugno 2009, n. 35702; Cass., sez. III, 13 maggio 2009, n. 25992).
6) Violazione dell’art. 360 c.p.p. per mancato avvertimento ai difensori della Misseri dello svolgimento della consulenza tecnica affidata al prof. Luigi Strada nelle forme dell’accertamento tecnico non ripetibile.
L’eccezione non merita accoglimento atteso che, evidentemente, gli avvisi di cui all’art. 360/1 c.p.p. sono dovuti solo in presenza di consistenti sospetti di reato, sia sotto il profilo oggettivo che in ordine alla sua attribuibilità (cfr. Cass., sez. I, 8 giugno 2004, n. 37072). Posto dunque che l’autopsia costituisce un accertamento tecnico non ripetibile (art. 116 att. c.p.p.), nel caso in esame l’incarico al prof. Strada è stato conferito in data 7.10.2010 allorché la ricorrente non era ancora persona sottoposta alle indagini (tale qualità l’avrebbe acquisita soltanto il 15.10.). Nessun avviso le era quindi dovuto.
Conseguentemente non poteva neppure esercitare la facoltà di cui all’art. 360/4 c.p.p. riservata esclusivamente all’indagato.
7) Omesso o comunque tardivo avviso ai difensori dell’ispezione eseguita in data 6.11.2010.
Anche tale questione non è fondata poiché, come riconosciuto dagli stessi difensori (cfr. verbale d’udienza dell’11.11.2010, pag. 8), costoro sono stati avvisati dello svolgimento dell’ispezione alle ore 9:54 del 6.11.2010, prima del compimento dell’atto e comunque con modalità temporali compatibili con quelle descritte dall’art. 364/5 c.p.p.. E non v’è dubbio che, trattandosi della ricerca delle chiavi della Scazzi sulla base delle indicazioni fornite dal Misseri il 5.11.2010, sussistesse il presupposto dell’assoluta urgenza, e cioè il fondato motivo di ritenere che il ritardo potesse pregiudicare l’assicurazione della fonte di prova di cui sarebbe potuta anche derivarne un’alterazione. Peraltro la citata norma consente al P.M. anche di omettere l’avviso al difensore.

3.2. Dal Pubblico Ministero.
1) Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da Misseri Valentina, perché assunte in violazione dell’art. 62 c.p.p. e al fine di eludere le disposizione di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 391-bis c.p.p., con conseguente trasmissione delle stesse al locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per le eventuali determinazioni disciplinari di competenza.
Presupposto fattuale dell’eccezione sono le dichiarazioni rilasciate da Misseri Valentina (sorella di Sabrina) il 22 e 25.10.2010 in sede di indagini difensive (produzione della difesa del 9.11.2010). Nel corso delle stesse la dichiarante riferiva il contenuto di alcuni colloqui avuti con il padre presso la Casa Circondariale.
Ritiene il Collegio che l’osservazione dei PP.MM. non sia accoglibile atteso che il divieto di cui all’art. 62 c.p.p. va interpretato in maniera restrittiva e quindi riferito solo a quelle dichiarazioni rese nell’àmbito della specifica sede procedimentale e a soggetti preposti istituzionalmente a raccogliere, in forma tipica, le dichiarazioni dell’indagato o dell’imputato (ricorrente, ad esempio, il caso delle dichiarazioni indizianti rese dall’imputato al compagno di cella durante lo svolgimento del giudizio di cui la giurisprudenza ha affermato la piena utilizzabilità: cfr., tra le varie, Cass., sez. I, 22 gennaio 2008, n. 5636; Cass., sez. I, 26 febbraio 2004, n. 25096). Evidentemente le dichiarazioni de quibus, rese dal Misseri alla figlia Valentina, sono state rese fuori dal procedimento e quindi ben potevano essere oggetto di testimonianza indiretta della predetta.
Il rigetto dell’eccezione sotto tale primo profilo determina, logicamente, l’infondatezza derivata dell’altra avente ad oggetto il ritenuto fine di eludere le disposizione di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 391-bis c.p.p. e la conseguente trasmissione degli atti al locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per le eventuali determinazioni disciplinari di competenza.
2) Inutilizzabilità del parere espresso dalla dott.ssa Cinzia Ginelli non emergendo dagli atti una nomina formale della predetta quale consulente tecnico di parte.
Non è rinvenibile nel codice di rito una norma che impone la forma scritta per la nomina del consulente tecnico (nella specie la dott.ssa Gimelli). In ogni caso i difensori, nel corso dell’udienza camerale dell’11.11.2010 (pag. 9), hanno specificato di avere già depositato il relativo atto di nomina presso la segreteria dei PP.MM. e la cancelleria del G.i.p..
3) Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da Russo Ivano atteso che costui ha fornito informazioni su temi già oggetto degli interrogatori resi precedentemente ai PP.MM..
L’art. 391-bis/4 c.p.p. vieta al difensore di chiedere informazioni, alle persone già sentite dal P.M. o dalla p.g., sulle domande formulate e sulle risposte date. L’inosservanza di tale regola trova la sua sanzione processuale nell’inutilizzabilità prevista dal successivo comma 6. Ed allora il divieto non attiene – come prospettato dai PP.MM. – al tema oggetto di esame bensì alle specifiche domande e risposte su cui il Russo, previamente avvertito ex 391-bis/2, lett. e), c.p.p., nulla ha riferito. D’altronde, ragionando diversamente, sarebbe sostanzialmente preclusa ogni attività, difensiva o d’indagine, alla parte che non procede per prima alla escussione della persona informata (cfr., specularmente, l’art. 362 c.p.p. modificato dall’art. 9 L. n. 397/2000).
4) Trasmissione al proprio ufficio, per le eventuali determinazioni di competenza, di copia delle «note critiche sulla relazione tecnica di autopsia sul cadavere di Sarah Scazzi», depositate dalla difesa all’udienza dell’11.11.2010 ed a firma del dott. Enrico Risso.
La richiesta va accolta. A pagina 2 dell’elaborato si prospetta una compromissione del diritto di difesa della Misseri messa in atto attraverso un comportamento del prof. Strada malizioso e non accompagnato da correttezza. In particolare si legge: «…In realtà il dottor Strada, da me contattato numerosissime volte per via telefonica anche nella giornata di ieri (10.11.2010), ha sempre rinviato e, nonostante fosse a conoscenza che il sottoscritto fosse in prossimità di Bari già dalla giornata ieri quando egli ha avuto comunicazione dalla Procura di Taranto di dover consegnare la consulenza medico legale nella mattinata odierna in occasione della discussione del tribunale del riesame, si è ben guardato dal rappresentarmi questa urgenza e non mi ha consentito di esaminare la documentazione in parola. Nonostante l’istanza sia stata accolta, al sottoscritto non è stata comunicata (nemmeno telefonicamente) alcuna informazione inerente le principali lesività rinvenute a carico della vittima. Alla notizia da parte degli avvocati Russo e Velletri che la consulenza medico legale era stata inaspettatamente consegnata ho immediatamente chiamato il dott. Strada il quale mi ha confermato di aver depositato l’elaborato peritale CON LA MASSIMA URGENZA dopo avervi lavorato tutta la notte a seguito delle forti pressioni subite dalla Procura di Taranto…».
È di tutta evidenza la necessità che tali affermazioni trovino adeguato approfondimento nella sede competente essendo plausibile ipotizzare – dalla semplice lettura delle stesse – i reati di cui agli artt. 323 e 380 c.p. nei confronti del prof. Strada, ovvero il delitto di calunnia a carico del dott. Risso.

4. La valutazione del racconto del Misseri.
4.1. Credibilità e intrinseca consistenza delle dichiarazioni.
A questo punto dello svolgimento, occorre procedere alla valutazione del racconto del Misseri il quale, secondo quanto innanzi dettagliatamente riportato, ha indicato la ricorrente come unica ideatrice ed esecutrice materiale dell’omicidio della cugina Sarah che egli, accorso in aiuto assecondando la richiesta della figlia, aveva trovato già morta (strangolata con una cinta) sulla rampa di accesso del garage annesso alla propria abitazione. Il Misseri, quindi, aveva messo in atto degli accorgimenti affinché il corpo esanime della nipote non venisse visto dall’esterno; aveva aspettato che Sabrina e la Spagnoletti si allontanassero definitivamente per mettersi alla ricerca della Scazzi; nel frattempo, allorché le predette si erano recate a casa di Sarah, l’aveva caricata nel bagagliaio della sua vettura (ponendo il corpo tra due cartoni e sistemandovi sopra una zappa così da allontanare eventuali sospetti); si era ricordato di un pozzo in disuso esistente in un terreno dove egli aveva tempo prima lavorato; si era recato sul posto; aveva prima abusato sessualmente del cadavere che successivamente aveva calato nel pozzo utilizzando una corda; in un altro fondo aveva bruciato gli effetti personali della vittima ad eccezione del telefonino che aveva in extremis tirato fuori dal fuoco conservandolo all’insaputa della figlia Sabrina; il giorno dopo (27.8.2010) si era disfatto anche della batteria del cellulare.
Così sinteticamente descritte le scansioni essenziali dell’episodio, ritiene il Tribunale che occorre necessariamente procedere ad una valutazione unitaria delle dichiarazioni rese in data 6-7.10., 15.10. e 5.11.2010; e ciò contrariamente all’impostazione seguita dalla difesa palesemente tesa a frammentarle. Come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la confessione e la chiamata di correo possono, senza necessariamente divenire inattendibili, attuarsi in progressione e ispessirsi nel tempo specialmente quando i nuovi dati forniti dal chiamante non risultino in netta contraddizione con quelli in precedenza offerti, bensì ne costituiscano un completamento e un’integrazione (cfr., tra le varie, Cass., sez. VI, 1 febbraio 1994, Greganti).
Quello del Misseri è un unico discorso alla cui conclusione definitiva costui perviene attraverso un percorso ben preciso connotato da logica e razionalità. Inizialmente il suo obiettivo è stato quello di far trovare il cadavere della nipote («…perché non me lo potevo tenere dentro, io mi sono scaricato quella sera quando siamo andati là e siamo andati al pozzo, da allora mi sono scaricato un po’…»; alla figlia Valentina aveva riferito di sognare Sarah che gli chiedeva di coprirla perché aveva freddo) e di addossarsi integralmente la responsabilità dell’omicidio così evitando conseguenze negative per la figlia alla quale – immediatamente e di sua esclusiva iniziativa – aveva assicurato l’impunità («si, e mo la responsabilità chi è che se la prende? Me la devo caricare tutta io la responsabilità»). Di tale comportamento il Misseri ha fornito ampia e plausibilissima spiegazione affermando che la figlia è una ragazza di soli 22 anni («ha una vita davanti») mentre egli è già un uomo adulto.
È dunque l’istinto immanente ad ogni genitore che lo ha determinato ad assumere questo primo comportamento, si ripete spontaneo e non concordato neanche con la figlia Sabrina (cfr. pag. 57-58 interrogatorio del 5.11.2010): tenere indenne la giovane figlia e, contemporaneamente, consentire il ritrovamento e una degna sepoltura della nipote. Del resto, a ben vedere, da un lato la domanda che lo aveva fatto crollare nel corso dell’interrogatorio del 6.10. aveva ad oggetto proprio la circostanza che Sarah non era stata mai battezzata (cfr. pagg. 111 e 112); dall’altro – dinanzi alla conseguente domanda sul motivo dell’omicidio – costui subito, istintivamente, aveva risposto che voleva bene alla nipote ma di non riuscire a spiegarsi la ragione di tale gesto terribile (cfr. pag. 115: «…E l’ho uccisa…non lo so, non so nemmeno io perché l’ho fatto…»). Solo dopo iniziava, peraltro goffamente, ad introdurre il movente sessuale affermando di avere cercato di violentarla (si vedrà oltre che la stessa ricorrente aveva detto a Russo Ivano, riferendosi al padre oramai detenuto, «sta esagerando la versione per renderla più credibile»).
Può dunque ragionevolmente affermarsi che sono il disagio morale e il dolore infinito provati che hanno determinato la confessione progressiva e graduale del Misseri. Inequivoca riprova di ciò è la vicenda del cellulare della Scazzi che il Misseri aveva all’ultimo momento sottratto alle fiamme e conservato all’insaputa della figlia Sabrina con la quale, proprio in forza della promessa iniziale, non aveva mai affrontato compiutamente l’argomento.
Chiaramente tale comportamento del Misseri veniva annoverato nell’ordinanza impugnata (pag. 10), fondata però sulla ricostruzione intermedia del 15.10.2010, tra i punti insoluti. Anche qui il Misseri ha chiarito che, non avendo avuto la forza per costituirsi direttamente dagli inquirenti, aveva pensato che il ritrovamento del telefono, su cui vi erano le sue impronte digitali, avrebbe certamente consentito agli inquirenti di collegare la sua persona al delitto. Tale trovata, certamente da relazionare al livello culturale ed al contesto sociale del Misseri, si era rivelata più complicata del previsto atteso che, nonostante lo avesse lasciato vicino alla stazione dei Carabinieri di Avetrana per circa una settimana già dal pomeriggio del 26.8.2010, il telefono non era stato rinvenuto. L’aveva quindi recuperato e l’aveva nuovamente abbandonato prima nei pressi di un distributore di carburanti sulla strada per Manduria e poi in un vecchio autolavaggio sito vicino l’abitazione del Russo, amico di Sabrina. Ma essendo stati vani anche questi ultimi due tentativi, il 29.9.2010 aveva deciso di simulare un (nient’affatto casuale) ritrovamento sul fondo su cui stava lavorando così che non potesse sorgere alcun dubbio relativamente al suo coinvolgimento nell’omicidio della nipote. Durante l’interrogatorio del 7.10.2010 il Misseri volutamente tentava di allontanare dalla figlia Sabrina l’attività di indagine: così, ad esempio, riferendo di essersi disfatto della corda asseritamente utilizzata così che nessuno si preoccupasse di cercare l’arma del delitto, in realtà ancora esistente e soprattutto diversa (una cintura).

Tuttavia, come detto, erano vari gli aspetti che andavano approfonditi, ed in specie il movente di natura sessuale e la ragione per cui Sarah (la quale aveva un appuntamento con la cugina per andare insieme al mare) si trovasse nel garage ove non aveva alcuna ragione di andare tanto più che venendo dalla propria abitazione non doveva passarci davanti. E, anche nell’ipotesi di assenza della cugina dalla veranda, avrebbe come di consueto suonato per farsi aprire il cancelletto ed entrare in casa. Per di più, secondo la ricostruzione offerta dallo stesso Misseri nel corso del citato sopralluogo del 15.10.2010, si era accertata l’impossibilità che Sabrina non avesse visto il corpo esanime della cugina. Ed allora il Misseri, nella medesima data, aveva reso la versione mediana continuando ad assumersi la responsabilità del delitto (anzi il ruolo principale di esecutore materiale) e relegando la figlia ad attrice secondaria che aveva solo portato la nipote, seppure con la forza, nel garage e l’aveva trattenuta mentre egli la strangolava (sempre con una corda). Tentava tuttavia di contenere il contributo di Sabrina (anche su questo punto ritorna l’argomento del livello culturale) riferendo che costei era in lacrime e ad un certo momento aveva lasciato la presa e si era allontanata.

Con l’interrogatorio reso il 5.11.2010 il Misseri ha completato il suo doloroso percorso di ravvedimento, perlomeno per quanto attiene agli aspetti essenziali della dinamica dell’omicidio. La prima parte dell’atto è sintomatica della enorme difficoltà da costui incontrata nell’affermare che è stata soltanto la figlia Sabrina ad avere determinato la morte di Sarah. Dopo avere convocato di sua iniziativa i PP.MM. presso la Casa Circondariale per essere sottoposto ad un nuovo interrogatorio, il Misseri ha compiuto l’estremo tentativo di ridimensionare la responsabilità della figlia prospettando l’ipotesi della disgrazia (Sarah sarebbe scivolata mentre giocava con Sabrina) e quella del suicidio messo in scena da quest’ultima (la corda che aveva trovato legata intorno al collo era lenta sebbene attorcigliata più volte e con diversi nodi tanto che, per scioglierli, aveva procurato delle ferite sul collo della nipote).

Ed allora, se valutata congiuntamente all’obiettivo perseguito, è palese che l’evoluzione del comportamento del Misseri, dettato dal movente di far ritrovare il corpo di Sarah per rispetto a lei e al dolore dei familiari, ha una spiegazione che soddisfa pienamente i criteri della logica alla luce della quale le differenti versioni non sono sintomatiche di inattendibilità bensì espressione del travaglio necessario per giungere, riferendo la verità dei fatti, ad abdicare all’impegno assunto con la figlia di tenerla immune da ogni responsabilità. Ponendosi nell’ottica difensiva, volta a frazionare le dichiarazioni per poi concludere per l’inattendibilità del dichiarante (che accuserebbe la figlia esclusivamente al fine di garantirsi l’impunità), non trovano spiegazione alcune considerazioni, di carattere spicciolo ma decisive. Occorre al riguardo rammentare che il Misseri, con la sua condotta, ha fatto di tutto per essere coinvolto, quale principale indiziato, nelle indagini in corso per la scomparsa della Scazzi. Se egli fosse realmente il turpe assassino della nipote, volenteroso di restare impunito per quanto fatto – come la difesa della Misseri sostiene in relazione alle accuse, in particolare le ultime, nei suoi confronti – non è davvero comprensibile perché, invece di rimanere in attesa dell’evoluzione delle indagini (che verosimilmente non avrebbero condotto a nulla) e al contempo di far sparire qualunque traccia che potesse ricondurlo ai fatti, abbia conservato il telefono cellulare e le chiavi di casa di Sarah; si sia spontaneamente offerto agli inquirenti facendolo ritrovare con le note modalità; e, quindi, abbia confessato l’omicidio facendone ritrovare il corpo. Parimenti, laddove si voglia ritenere che cerchi l’impunità accusando calunniosamente la figlia, non si spiega in alcun modo perché non lo abbia fatto immediatamente all’atto della iniziale indicazione sul luogo di occultamento del cadavere allorché massima poteva essere la sua credibilità a causa della confessione di tale attività delittuosa e dell’effettivo ritrovamento. Evidentemente il suo comportamento ha un’altra spiegazione che non può che individuarsi in quella prima illustrata.

Inoltre, militano in favore della credibilità intrinseca del Misseri:
¿ la sua personalità assolutamente mite, come emerge dalle dichiarazioni dei familiari e conoscenti escussi nel corso dell’articolata attività di indagine;
¿ la circostanza che costui ha continuato ad assumersi la responsabilità per la violenza sessuale commessa sul cadavere della nipote: avrebbe avuto infatti gioco facile nel modificare tale aspetto delle dichiarazioni giustificando la primigenia versione con la necessità di precostituirsi il movente di natura sessuale nell’ottica di un’assunzione esclusiva della responsabilità per l’omicidio; tra l’altro era facile ipotizzare, come poi effettivamente accaduto, che dall’autopsia non sarebbero emersi risultati apprezzabili sul punto tenuto conto che il cadavere è stato immerso nell’acqua per oltre 40 giorni;
¿ lo speciale legame personale esistente tra il Misseri e la ricorrente (confermato peraltro da entrambi nel corso degli interrogatori del 15.10.2010, rispettivamente a pag. 125 e 46); la figlia Valentina, invece, è maggiormente legata alla madre;
¿ la conseguente irragionevolezza che costui accusi falsamente di un delitto così grave la figlia prediletta, peraltro unico riferimento affettivo della sua vita se si considera che l’altra figlia Valentina vive lontano e che i rapporti con la Serrano erano ridotti al minimo (il Misseri mangiava da solo in un cucinino e dormiva sulla sdraio).
Né, infine, può ragionevolmente sostenersi che il comportamento del Misseri sia scaturito esclusivamente da alcune domande poste in maniera suggestiva. Il ricorso a tale tecnica, il cui divieto peraltro sussiste solo nel corso del giudizio (art. 499 c.p.p.: cfr. Cass., sez. III, 29 ottobre 2008, n. 43837), si è reso talvolta necessario al solo scopo di superare la perdurante e naturale resistenza del dichiarante nel rendere accuse così gravi nei riguardi della giovane figlia.
In definitiva, vi è piena corrispondenza tra le suddette considerazioni e i criteri ermeneutici innanzi esposti sub 1..

4.2. I riscontri estrinseci di natura oggettiva.
Come affermato nell’ordinanza di custodia cautelare, «i riscontri estrinseci alle dichiarazioni del Misseri, a cominciare da quelli generici, sono plurimi, eterogenei ed imponenti». Tale asserzione acquista ancora maggiore spessore se parametrata agli atti sopravvenuti all’applicazione della misura cautelare prodotti dai PP.MM. nel corso della procedura di riesame.
Oltre a quelli già evidenziati dal G.i.p. (rinvenimento del cadavere, del telefono e della  batteria; indicazione dei luoghi dove si è consumata la violenza sessuale e in cui sono stati bruciati gli effetti personali della vittima; dichiarazioni rese dal cognato Serrano Giuseppe in relazione all’arrivo del Misseri sul fondo per raccogliere i fagiolini, alle ore 15:45 anziché alle 15:00; tabulati telefonici attestanti che il Misseri alle ore 15:25 era fuori Avetrana e in un àmbito territoriale compatibile con il luogo dove aveva occultato il cadavere), vanno segnalati:
¿ l’esito della consulenza del prof. Strada che, da un lato, conferma la circostanza, da ultimo riferita dal Misseri, secondo cui la nipote è stata strangolata con una cinta (e non con una corda); dall’altro attesta che il predetto non è stato autonomamente in grado di riproporre azioni di strangolamento compatibili con l’impronta-solco riscontrata sul collo della Scazzi;
¿ il rinvenimento, sempre su indicazione del Misseri: a) delle chiavi della nipote, nascoste in un incavo di un albero di ulivo e per il cui recupero è stato necessario ricorrere all’ausilio di un metal detector (secondo quanto specificato in udienza dai PP.MM.); le chiavi sono poi state riconosciute dalla madre della vittima; b) della corda utilizzata per calare il cadavere nel pozzo, effettivamente trovata nella vettura di Serrano Cosima; c) di una cintura che si trovava all’interno della Seat Marbella del Misseri;
¿ le s.i.t. rese da Misseri Carmine in data 25.10. e 6.11.2010 in relazione: all’orario in cui con il fratello Michele avevano smesso di lavorare (circa alle 12:00) la mattina del 26.8.2010, al finto litigio con la moglie inscenato dal Misseri nel pomeriggio e alla circostanza specifica, dal predetto riferita, della fuga dei cavalli;
¿ le s.i.t. rese in data 4.11.2010 da Scarciglia Bruno il quale ha dichiarato che il Misseri, suo vicino di casa, subito dopo la scomparsa di Sarah gli aveva detto – al fine di rafforzare l’asserita timidezza della nipote e quindi escluderne anche la benché minima iniziativa – che «è tanto timida che non scende neanche sotto al garage e mi chiama da sopra quando è pronto per mangiare»; è evidente il grossolano tentativo del Misseri di eliminare ogni sospetto in relazione al rapporto tra Sarah, il garage e (quindi) la figlia;
¿ le già citate s.i.t. rese da Dimitri Oronzo che confermano la presenza del Misseri presso la sua abitazione dopo le 8:30 del 26.8.2010;
¿ i tabulati telefonici dell’utenza telefonica mobile della vittima da cui risulta che il codice IMEI del telefono (351821031178370) della Scazzi non compare più nei tabulati sin dalla chiamata della ricorrente delle ore 14:42:48: ciò riscontra perfettamente le dichiarazioni del Misseri secondo cui il telefono della nipote aveva squillato e, una volta da lui raccolto dal pavimento, la comunicazione si era interrotta a seguito del distacco della batteria;
¿ le dichiarazioni della Spagnoletti (più avanti descritte) che confermano quanto riferito dal Misseri relativamente alla tempistica e alle modalità con cui aveva caricato il corpo della nipote nel bagagliaio della propria vettura e l’aveva nascosto con dei cartoni e una zappa (attrezzo agricolo espressamente menzionato dalla Spagnoletti).

4.3. I riscontri individualizzanti.
4.3.1. Le dichiarazioni della Spagnoletti.
A tal proposito è sufficiente riportare di seguito le condivisibili argomentazioni esposte dal G.i.p. (pag. 11 e segg.) peraltro, come si dirà, non intaccate da quelle sostenute della difesa.
«…Spagnoletti Mariangela è l’amica che, con Sabrina Misseri e Sarah Scazzi, sarebbe dovuta andare al mare quel pomeriggio, secondo quanto tra loro convenuto di massima la sera precedente, con riserva di conferma telefonica da parte, appunto, della Spagnoletti, legata ad eventuali suoi contrattempi di lavoro. Ella riferisce, dunque, che, intorno alle 14.20 (dai tabulati emerge, con più precisione, alle 14:23), liberatasi dal lavoro, ha inviato un sms alla Misseri, del seguente tenore: “il tempo di mettere il costume e vengo”. Alle 14.24, quindi, Sabrina le ha scritto, sempre via sms: “avviso Sara?”; ella le ha risposto, con lo stesso mezzo, “ok”; dopo di che, alle 14:28 e 40 sec. (come è stato verificato dall’esame dei tabulati), Sabrina le ha inviato un altro messaggio, dal testo “sto tentando in bagno”, del quale ella non si è spiegata il senso; quindi, alle 14:39, mentre già era in macchina per raggiungere casa Misseri, a poche centinaia di metri da questa, Sabrina le ha spedito ancora un altro sms, in cui le diceva soltanto “pronta”.
Oltre a questo, però, la Spagnoletti allega con certezza altre circostanze, indubbiamente negative per la sua amica, ovvero che: a) quest’ultima, a differenza di quanto solitamente accadeva, s’è fatta trovare già per strada, con la borsa e l’asciugamano del mare nelle mani, sicché ella non è neppure scesa dalla macchina; b) Sabrina era visibilmente agitata per l’assenza di Sarah e, nel montare in macchina ed immediatamente dopo, ha effettuato due telefonate all’apparecchio della cugina: alla prima delle quali – a dire della stessa Sabrina – sarebbero seguiti sei-sette squilli a vuoto [si tratta della citata chiamata delle ore 14:42:48 ricevuta dalla Scazzi a seguito della quale il Misseri si era accorto della presenza del telefono della nipote a circa 20 cm. dal cadavere, n.d.e.]; mentre, alla seconda, il telefono sarebbe risultato irraggiungibile [la chiamata risale alle 14:44:24 allorché la batteria si era oramai staccata dal telefono dopo che il Misseri lo aveva raccolto, n.d.e.]; c) subito dopo questi tentativi di chiamata, e quindi dopo appena una decina di minuti dal mancato appuntamento, Sabrina durante il loro tragitto in auto, ha inaspettatamente esclamato “l’hanno presa, l’hanno presa”, e tale affermazione avrebbe poi insistentemente ripetuto durante l’andirivieni da casa di Sarah, che ne è seguito.
Inoltre, la Spagnoletti ha spiegato: che, in occasione del suo arrivo a casa Misseri, il cancelletto d’ingresso era chiuso, la porta del garage, invece, presentava le ante centrali aperte, per strada v’erano entrambe le auto della famiglia (ovvero la “Marbella” rossa di Michele, più vicina al garage ed in posizione quasi obliqua, e la “Opel Astra” di sua moglie), ma non c’erano né il padre né la madre della sua amica; che, dopo essersi da lì recate per andare a casa di Sarah, esse sono ritornate presso l’abitazione di Sabrina, e qui ella ha visto Misseri Michele accovacciato vicino alla “Marbella”, chino su quello che le è apparso un attrezzo agricolo metallico; che, nell’occasione, Sabrina ha chiesto al padre se avesse visto Sarah, ma questi, girando solo il collo, le ha risposto di no; che esse sono perciò ritornate a casa della ragazzina e poi, dopo un passaggio dall’abitazione di una zia, si sono recate, ancora una volta, a casa Misseri, dove la porta del garage era sempre aperta, tutt’e due le macchine erano sempre presenti (la “Marbella”, tuttavia, spostata), e dove, però, essa teste non ha più visto il Misseri, ma soltanto sua moglie, che è uscita dal cancelletto e si è messa in macchina con Sabrina, che nel frattempo l’aveva allertata telefonicamente.

Quindi – ha aggiunto la Spagnoletti – ella si è recata in auto a casa propria, per lasciare la sorellina più piccola, che era stata sempre con loro, venendo seguita da Sabrina e sua madre a bordo della loro “Opel”, con cui avevano convenuto di mettersi a girare alla ricerca di Sarah. Nel frattempo, però, ella si è incontrata con il loro amico Pisello Alessio, sicché ha proseguito le ricerche con quest’ultimo, separandosi da Sabrina, che avrebbe poi reincontrato soltanto a sera, intorno alle 20:00.
Ebbene, è evidente che le anzidette affermazioni della Spagnoletti si incastrano perfettamente con la ricostruzione di Michele Misseri, ed inoltre offrono due dati insoliti e, perciò, altamente significativi: la presenza già in strada di Sabrina ed il suo stato di agitazione, con l’immediata ed illogica affermazione “l’hanno presa, l’hanno presa”…
È opinione dell’odierno giudicante [e del Collegio, n.d.e.] che le sue affermazioni siano del tutto credibili. Mariangela e Sabrina, in effetti, dopo la scomparsa di Sarah hanno litigato ed hanno interrotto la loro frequentazione: ma – come ha riferito la prima nelle sue ultime dichiarazioni del 9 ottobre, e come indirettamente confermato dalla stessa Sabrina nel corso del suo interrogatorio all’udienza di convalida – tanto è avvenuto per iniziativa di quest’ultima, a seguito del rifiuto oppostole dall’amica alla sua richiesta di parlare con dei giornalisti. Un motivo, dunque, decisamente futile e non tale da determinare nessuno a cercare di far convergere sulla propria migliore amica delle accuse così gravi ed il rischio di una lunghissima pena carceraria.

Ma l’assenza di intenzioni calunniose da parte della teste si desume altresì da due passaggi della sua deposizione del 9 ottobre, in cui, pur a fronte di domande chiaramente suggestive da parte di chi la interrogava, ha affermato: a) di non aver visto Sabrina risalire dal garage, bensì di averla notata già ferma per strada; b) di non essersi accorta se, al momento in cui si sono allontanate per la prima volta da casa Misseri, l’indagata abbia o meno guardato verso il garage. È di solare evidenza, infatti, che, se avesse voluto inguaiare l’amica, Mariangela Spagnoletti avrebbe potuto rispondere affermativamente ad entrambe tali domande, senza alcun timore d’essere smentita, non essendovi altri presenti oltre a loro due (ed alla piccola sorellina di lei). E giova altresì evidenziare, infine, un altro punto: ovvero che quanto meno l’inusuale circostanza per cui Sabrina fosse già in strada la Spagnoletti l’ha riferita agli inquirenti sin dalle sue prime sommarie informazioni [più precisamente sull’uscio di casa ad attenderla, n.d.e.], rese già il 1° di settembre, e l’ha poi ribadita anche il 30 di settembre, allorché è stata nuovamente sentita (vds. relativi verbali, in atti)…».

4.3.2. Il falso alibi.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l’alibi falso, a differenza di quello non provato, in quanto sintomatico del tentativo dell’indagato di sottrarsi all’accertamento delle verità, va considerato come un indizio a carico che, sebbene da solo non idoneo a fondare un giudizio di colpevolezza ex art. 192 c.p.p., costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenza dimostrativa dell’attendibilità del chiamante in correità ai sensi del comma 3 della predetta norma processuale (così, tra le varie, Cass., sez. II, 15 dicembre 2005, n. 5060).
Nel caso in esame questo tema attiene al comportamento della Misseri certamente finalizzato ad occupare, attraverso una «maliziosa preordinazione difensiva» (mutuando una espressione contenuta nella memoria dei PP.MM.), il lasso di tempo nel corso del quale ha compiuto l’omicidio della cugina nonché quello successivo intercorrente tra circa le 16:00 e le 17:00.
Anche alla luce dei riferimenti temporali già citati, è plausibile affermare che l’omicidio è stato commesso tra le 14:28:26 (orario in cui la Scazzi ha inviato lo squillo di conferma)  e le 14:35:37 (allorché la ricorrente ha risposto al messaggio della Cimino ricevuto alle 14:31:44 precedenti).
L’appuntamento presso l’abitazione della ricorrente non poteva essere stato fissato oltre le ore 14:30. E ciò in considerazione di quanto affermato dal Misseri (aveva sentito la figlia, sulla veranda, intimare a Sarah di sbrigarsi perché dovevano andare al mare); dell’orario, innanzi citato, degli sms intercorsi tra la Misseri e la Spagnoletti; dell’orario degli sms di sollecito inviati dalla Misseri alla Scazzi (il primo alle ore 14:25:08 e il secondo alle ore 14:28:13); e dal cd. squillo di conferma inviato da Sarah alla cugina alle 14:28:26, ovvero immediatamente dopo.
Come affermato dalla madre della vittima nelle varie s.i.t. rese (cfr. da ultimo quelle riepilogative del 28.10.2010), il 26.8.2010 Sarah si era svegliata abbastanza presto, 8-8:30, ed era uscita (tale aspetto è peraltro desumibile dalla pagina di computisteria manoscritta dalla Scazzi che espressamente menzionava, con tono chiaramente scherzoso, di avere avuto un «dolce risveglio con il trapano»). Aveva poi fatto rientro a casa, aveva preso i soldi da un borsellino, dicendo alla madre che avrebbe dovuto comprare una crema per la cugina, ed era quindi andata via di nuovo. Tale dato è riscontrato dalle s.i.t. rese in data 27.10.2010 da Nigro Pamela, titolare del negozio Euro Casa di Avetrana, la quale ha riferito – esibendo altresì i relativi scontrini fiscali – che la Scazzi, sua cliente abituale, quel giorno si era recata due volte presso il suo esercizio commerciale: alle 9:00, allorché aveva acquistato vari articoli pagandoli in momenti differenti (si era trattenuta per circa 15-20 minuti e, dopo avere pagato alcuni prodotti per la pulizia della casa, aveva acquistato degli elastici per capelli); e alle 9:35 circa quando era tornata per comprare una «crema cambia pelle seno alto», del costo di € 14,00 e pagata con una banconota da € 20,00 (il relativo scontrino, n. 44, riporta l’orario delle 9:39).
La vittima era rientrata a casa alle ore 12:30 circa (ciò conferma le dichiarazioni del Misseri), aveva detto alla madre che probabilmente sarebbe dovuta andare al mare con Sabrina (aspettava comunque una conferma telefonica); era uscita insieme al padre, dopo le 13:00, per fare un po’ di spesa; era tornata (confermando alla Serrano Spagnolo che sarebbe dovuta andare al mare); aveva mangiato velocemente senza neppure sedersi; era entrata nella sua stanza; era uscita (cambiata d’abiti e con lo zainetto in spalla); aveva domandato dove fossero gli asciugamani e, avendo appreso che si trovavano giù in cantina, era scesa, vi era rimasta circa 5 minuti, era risalita in casa (dallo zainetto, non perfettamente chiuso, si intravedeva proprio un asciugamano: cfr. s.i.t. del 17.9.2010 rese da Pantir Maria Ecaterina, collaboratrice domestica della famiglia Scazzi); ed era quindi andata via dicendo che si sarebbe recata da Sabrina.

La ricostruzione più attendibile dell’orario di uscita da casa e dei movimenti della Scazzi è offerta da una lettura congiunta: 1) delle dichiarazioni rese da Giangrande Fedele (s.i.t. del 2 e 4.9.2010) il quale, a bordo della sua vettura insieme alla fidanzata Nardelli Giuseppina, aveva visto la Scazzi (allora non conosciuta ma poi senza dubbio identificata dopo avere appreso la notizia della sua scomparsa) che alle 14:25 circa percorreva con passo veloce via Kennedy, direzione mare, dinanzi alla scuola media Briganti (a pochi passi dall’abitazione dei Misseri); confermava il Giangrande che la vittima aveva i capelli biondi e uno zainetto nero sulle spalle; 2) delle s.i.t. rese in data 7.9.2010 da Lastella Donato il quale, pur non riconoscendo la Scazzi, confermava di avere visto una persona che camminava nel medesimo luogo, orario e senso; 3) dei tabulati telefonici delle utenze in uso alla ricorrente e alla Scazzi da cui, come detto, si evince che quest’ultima inviava lo squillo (di conferma del suo arrivo a seguito dei due sms della Misseri) alle ore 14:28:26; 4) e, infine, dall’affermazione della stessa ricorrente secondo cui Sarah arrivava sempre in anticipo (cfr. pag. 148 del verbale di interrogatorio del 15.10.2010). La cella agganciata dal cellulare della Scazzi (Avetrana, settore 1, via Ludovico Ariosto) è risultata in una posizione compatibile con il percorso stradale abitualmente seguito dalla predetta in quanto questa copre sia via Verdi (luogo di partenza della vittima) che via Deledda (luogo di destinazione: cfr. informativa dei Carabinieri del 9.9.2010, pag. 6). La valutazione complessiva di tali dati induce logicamente a concludere che alle ore 14:28:26 la Scazzi era praticamente giunta presso l’abitazione dei Misseri e stava per accedervi all’interno: non poteva dunque non essere stata vista dalla Misseri la quale, come riferito anche dal padre il 5.11.2010, era rimasta sulla veranda. La tesi alternativa falsa, strenuamente sostenuta dalla ricorrente, è stata smentita anche dalla madre Serrano Cosima secondo cui la figlia, non appena aveva ricevuto il messaggio della Spagnoletti (14:23:31), si era alzata dal letto per prepararsi per andare al mare. A tal fine la ricorrente ha artatamente architettato l’episodio del bagno che le consentirebbe di differire la sua presenza fuori dall’abitazione facendo credere che alle 14:29 circa si trovava ancora in casa e non invece sulla veranda. Ma appare davvero inammissibile che in un lasso temprale così stringato la ricorrente fosse riuscita a svolgere così tante attività. «Non è seriamente possibile pensare, infatti, che, ricevuta alle 14:23 la comunicazione dell’imminente arrivo di Mariangela (“il tempo di mettere il costume e vengo”), ella si sia trattenuta a letto sino alle 14:28 e, in soli 11 minuti (quando ha poi scritto all’amica di essere “pronta”), sia andata in bagno, si sia fatta la doccia, si sia preparata per il mare, abbia scambiato dei messaggi con la Cimino, sia uscita sulla veranda, abbia scambiato qualche battuta a distanza con il padre ed abbia avuto anche il tempo di mandare l’ultimo messaggio alla Spagnoletti! E tutto ciò abbia fatto, peraltro, proprio lei, che – per sua stessa ammissione – non è mai stata puntuale e si è sempre fatta attendere (vds. pag. 138, verb. interrog. del 15/10)» (così pag. 14 del provvedimento impugnato).

La ricorrente ha continuato in tale suo comportamento mendace anche nella ricostruzione dei momenti antecedenti e successivi l’omicidio della cugina. È falso che la mattina del 26.8.2010 la Misseri fosse rimasta sola con la Scazzi all’interno della sua abitazione: vi era infatti anche la madre che aveva evidentemente assistito al clima di tensione tra le due (perdurante dalla sera precedente come si dirà più avanti) confermato dalle s.i.t. rese da Pisanò Anna in data 27.10. e 4.11.2010. La presenza della Pisanò riscontra innanzitutto quanto sul punto riferito dal Misseri che l’aveva vista verso le 8:00 del mattino vicino al cancello della sua abitazione mentre si accingeva ad entrare. Costei, recatasi dalla Misseri per sottoporsi ad un trattamento estetico, ha riferito:
¿ che Sarah era giunta presso l’abitazione della cugina verso le ore 9:10 dopo essere stata chiamata dalla Misseri (tale dato coincide perfettamente con quanto affermato dalla Serrano Spagnolo);
¿ che la Scazzi, contrariamente al solito (era molto affettuosa), non aveva salutato nessuno, non rispondeva alle domande, non aveva guardato in faccia neanche la cugina ed appariva molto nervosa;
¿ di averla quindi invitata a lavarsi il viso e calmarsi;
¿ che Sabrina aveva detto di lasciarla perdere lasciando supporre di ben conoscere il motivo dell’atteggiamento della Scazzi;
¿ di essere andata via verso le 9:30;
¿ di avere avvertito «…una certa tensione tra Sabrina e Sarah ed ho notato che più volte, durante il mio trattamento, hanno incrociato gli sguardi. Vedendola molto triste ho invitato Sarah a venire al mare con me e con le mie figlie ma Sabrina disse di lasciar perdere perché – se avesse superato il malore [di Sabrina, un attacco di cervicalgia, n.d.e.] – l’avrebbe portata lei…»;
¿ che Sabrina le aveva detto di non avere preso appuntamenti per il pomeriggio proprio perché avrebbe dovuto portare la cugina al mare;
¿ di avere percepito che era accaduto qualcosa tra le cugine ma di non avere domandato nulla in merito per discrezione.
Le anzidette dichiarazioni della Pisanò sono state integralmente confermate, ove ve ne fosse necessità, da quelle rese dalla figlia Cerra Vanessa Assunta il 27.10.2010 alla quale la madre aveva detto di essere rimasta colpita particolarmente dal comportamento inconsueto tenuto dalla Scazzi; la madre aveva specificato che la Sarah le aveva detto di essere stata quasi costretta ad andare dalla cugina velocemente poiché la predetta l’aveva chiamata.
La presenza di Serrano Cosima all’interno della abitazione la mattina del 26.8.2010 (costei ha sempre negato questa circostanza affermando di essere andata a lavorare nei campi e di essere rientrata per l’ora di pranzo, dopo le 13:00) è confermata oggettivamente dall’acquisizione di documentazione bancaria da cui risulta che costei, alle ore 12:18, aveva effettuato il versamento di due assegni bancari sul proprio conto corrente acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Avetrana. In tal senso convergono anche le dichiarazioni rese in data 2.11.2010  dal funzionario di banca Milizia Angelo Carmelo che ha affermato di ricordare perfettamente tale circostanza, negata dalla ricorrente e dalla stessa Serrano ma che conferma il racconto del Misseri secondo cui, rientrato a casa verso le 12:15, aveva visto che la moglie era in casa con la figlia Sabrina e la nipote.
Altra circostanza su cui la Misseri ha mentito attiene alla sua presenza costante in casa la mattina del 26.8.2010. Sul punto soccorrono le s.i.t. del 4.11.2010 rilasciate da Donvito Giovanna la quale ha riferito:
¿ di essersi recata una prima volta dalla Misseri, sua estetista, verso le ore 9:30 (durante il trattamento, durato pochissimo tempo, era presente la Scazzi);
¿ di essere andata via dopo pochi minuti;
¿ che, tornata a casa, si era accorta che vi era un’imperfezione;
¿ che era perciò tornata presso l’abitazione della Misseri dove l’aveva incontrata, cambiata d’abito;
¿ che la predetta le aveva detto di essere in procinto di uscire;
¿ di avere notato che la Scazzi non era presente (tale dato riscontra quanto riferito dalla Nigro e dalla Serrano Spagnolo in ordine all’acquisto della crema).

La ricorrente, inoltre, ha callidamente detto il falso in ordine ai suoi movimenti successivi alla commissione dell’omicidio, ed in specie alle persone con cui si accompagnava. Come già ampiamente riportato nell’ordinanza impugnata, non corrisponde affatto al vero che costei sia rimasta ininterrottamente con la Spagnoletti sino alle ore 20:00 (cfr. pag. 70 e segg. del verbale di interrogatorio della Misseri del 15.10.2010 in cui costei si contraddice nettamente sulle circostanze se fosse stata o meno con l’amica Mariangela e sino a quando, sulla presenza della sorella piccola della Spagnoletti allorché si era recata dai Carabinieri nonché sulla presenza e sull’incontro con la madre). In questa sede va soltanto rilevato che – oltre alle dichiarazioni sul punto rese dalla Spagnoletti e da Pisello Alessio (i quali, verso le 16:00, si erano messi da soli alla ricerca di Sarah mentre la Misseri era andata via con vettura della madre; si sarebbero poi incrociati nei pressi di una rotonda che conduce in località Torre Colimena) – la falsità della tesi strenuamente sostenuta dalla Misseri (cfr., ad esempio, pag. 121 dell’interrogatorio del 15.10.2010; a pag. 127 mente anche sull’incontro con l’amico Pisello Alessio, né si comprende con chi fosse quando era passata dalla stazione dei Carabinieri, sola con Mariangela o anche con la madre e la zia Concetta?) è oggettivamente provata dall’esame dei tabulati telefonici. Risultano infatti varie chiamate intercorse tra la ricorrente e la Spagnoletti, nonché rivolte a soggetti terzi ed eseguite negli stessi orari, utilizzando però celle diverse (di Nardò la Misseri, di Avetrana la Spagnoletti): tali dati confermano ulteriormente la credibilità della Spagnoletti e di Pisello Alessio in ordine alla circostanza che la ricorrente, dalle 16:00 circa del 26.8.2010, si trovava sola con la madre. Per di più è stata la stessa Serrano ad affermare che «…sicuramente avrà avuto ragione Mariangela che [Sabrina, n.d.e.] stava già con me…» (pag. 75 del verbale di s.i.t. del 18.10.2010).
Siffatte condotte hanno consentito alla Misseri di nascondere i suoi movimenti tra circa le 16:00 e le 17:00: nel corso degli interrogatori citati la ricorrente e la madre, messe alle strette, si sono trincerate dietro svariati non ricordo e non so. Né è ben chiaro cosa abbia fatto la Serrano dalle 14:23 in avanti in quanto, se è vero che dormiva, ha però sostenuto che dalla camera da letto si sentiva tutto (cfr. pag. 186 delle s.i.t. rese in data 6.10.2010).

La madre della ricorrente ha, per l’ennesima volta, smentito la figlia nel momento in cui ha affermato con sicurezza che il marito, quel pomeriggio, non era mai passato dalla camera da letto (cfr. pag. 14 del verbale di s.i.t. rese in data 18.10.2010): ed infatti costui dormiva sulla sdraio come si desume dall’ultimo interrogatorio del 5.11.2010. Così come la Spagnoletti ha recisamente negato che il Misseri, in sua presenza quando era passata a prendere Sabrina per andare al mare, avesse avuto con la figlia un articolato scambio di battute da costei descritto ed avente ad oggetto la pulizia della macchina del padre. Argomento questo introdotto dalla ricorrente al fine di accreditare uno stato emotivo di spensieratezza. Le dichiarazioni sul punto della Spagnoletti sono state confermate dallo stesso Misseri il quale non ha fatto assolutamente cenno a tale circostanza nell’ultimo interrogatorio del 5.11.2010.

Non rispondente al vero, infine, è la circostanza – riferita dalla ricorrente alla zia Concetta nel corso della primo accesso volto ad informarsi dove fosse la cugina – inerente all’asserita assenza di Serrano Cosima da casa. Tale comportamento, valutato unitamente al silenzio serbato sulla presenza del padre, va interpretato come volontà di dissuadere la Serrano Spagnolo dall’avere contatti con i genitori e soprattutto dal recarsi nell’abitazione di via Deledda n. 22 dove Sarah era diretta ed era scomparsa.
4.3.3. Il movente.
È nozione acquisita quella secondo cui la causale del delitto, rigorosamente argomentata, può costituire elemento di fatto suscettibile di riscontro individualizzante ad una chiamata in correità intrinsecamente attendibile (così Cass., sez. II, 17 dicembre 2004, n. 10967; Cass., sez. VI, 31 gennaio 1996, n. 7627). Come si avrà modo di constatare, tale tema trova spesso punti di collegamento a quello precedente del falso alibi.
Scartato quello sessuale (ovviamente riconducibile alla sola persona del Misseri il quale ha escluso che la figlia fosse venuta a conoscenza dell’episodio, unico, in cui aveva toccato i glutei della nipote), il riferimento è alla gelosia che la ricorrente nutriva per la persona di Russo Ivano che temeva di perdere ad opera della Scazzi. Del Russo la Misseri era fortemente innamorata, anzi «ossessionata» come affermato dall’amica De Luca Stefania: «…in qualche circostanza ricordo che Sabrina ha manifestato il suo disagio perché si sentiva eccessivamente robusta e poteva non piacere ad Ivano. In sostanza la figura di Ivano per Sabrina era molto importante, addirittura era oggetto di appostamenti da parte di Sabrina, insieme Mariangela e Sarah per verificare quando usciva e dove andava, per Sabrina era quasi un’ossessione…» (verbale di s.i.t. del 22.9.2010).
La forte attrazione nutrita dalla Misseri per il Russo e il conseguente sentimento di gelosia provato, che vedeva coinvolta la vittima, è desumibile innanzitutto da alcuni dati oggettivi. Nel dettaglio:
¿ il foglio di computisteria manoscritto dalla Scazzi e datato 26.8.2010 («oggi o avuto il dolce risveglio con il trapano, ieri sera poi sono uscita un po’ con Sabrina e la sua amica Mariangela, siamo andate in birreria x una red bull veloce, poi siamo tornate a casa e Sabrina come al solito si è arrabbiata xk dice ke quando c’è Ivano sto smp con lui, e ti credo almeno lui mi coccola a differenza sua, potexi avere 1 fidanzato così! mah vabbe tanto ci sono abituata…»);
¿ la pagina del diario con lucchetto, datata 28.7.2010, prodotta dai PP.MM. all’udienza dell’11.11.2010 sulla cui riconducibilità alla vittima non vi è alcun dubbio in quanto tale agenda è stata espressamente citata dalla Serrano Spagnolo nel corso delle s.i.t. del 28.10.2010, pag. 5 («…ciao mi chiamo Sarah, in questo periodo sono molto legata ad 1 ragazzo che ha 27 anni, io ne ho solo 15 ma lui è dolcissimo con me e mi coccola sempre, si chiama Ivano, e lui piace anche a mia cugina Sabrina ma io non capisco se mi piace o se gli voglio solo bene come 1 amico…»);
¿ l’altra pagina del medesimo diario, datata 30.7.2010 e sempre manoscritta dalla vittima («ciao, ieri ivano mi a coccolato…gli voglio tanto bene…xò stasera non lo vedo uffa…»).
Tali elementi vanno letti in unione al comportamento della Misseri la quale, sempre secondo quanto riferito dalla Serrano Spagnolo (medesime s.i.t.), venuta a sapere dell’esistenza di questo diario (altri ne erano stati sequestrati in precedenza), aveva detto alla zia che era necessario aprirlo. Dopo avere sfogliato le prime pagine, l’attenzione della ricorrente era stata catturata proprio dal pensiero del 28.7.2010. La Serrano Spagnolo aveva quindi detto alla nipote che la figlia, sebbene non lo riconoscesse, aveva un interresse affettivo proprio per il Russo. Sabrina, quindi, con una risata sarcastica aveva prima affermato «e poverina ma lo ha detto che era confusa» e poi invitato la zia a non mostrarlo a nessuno accampando la motivazione che, diversamente, il Russo avrebbe avuto problemi con i Carabinieri.
In realtà la ricorrente temeva solo per sé stessa in quanto il suo interesse per il Russo, di dominio pubblico per averlo ella stessa manifestato, sarebbe stato definitivamente acclarato anche dagli inquirenti. Tale circostanza è infatti desumibile dalle dichiarazioni rese, tra gli altri, dalla Spagnoletti (nel corso delle s.i.t. del 30.9.2010 costei riferiva che il 21.8.2010 Sabrina aveva litigato con Ivano a causa delle frequentazioni di quest’ultimo con un’altra ragazza), dalla De Luca, dallo stesso Russo (cfr. s.i.t. del 20.10.2010), da Scazzi Claudio (fratello di Sarah), dalla Serrano Spagnolo, da Olivieri Livia (s.i.t. del 27.10.2010: «…ricordo che spesso Sabrina mi parlava di Ivano dicendomi che le piaceva molto ma che purtroppo Ivano voleva avere solo un’amicizia anche se nei comportamenti risultava ambiguo. Io l’ho sconsigliata di continuare questo tipo di rapporto con Ivano proprio perché lo stesso non era chiaro con lei, ma evidentemente l’interesse che Sabrina aveva per Ivano era troppo forte per recidere ogni rapporto…»), da Cucci Giovanni (s.i.t. del 27.10.2010), da Cerra Vanessa Assunta (s.i.t. del 27.10.2010: «…Sabrina era molto innamorata di Ivano, parlava sempre di lui e del fatto che lo voleva come fidanzato. In alcune circostanze mi diceva che doveva uscire con Ivano e, suo malgrado, doveva portare con sé Sarah per non lasciarla sola. In altre circostanze mi diceva che era stufa della presenza di Sarah quando voleva stare sola con Ivano…»).

È da questo humus che scaturisce il delitto della Scazzi, le dichiarazioni della Cerra (che, si badi bene, ha riportato semplicemente una confidenza della Misseri) sono altamente significative in tal senso. Anche tale argomento però necessita di una valutazione globale della vicenda.
La Scazzi era una ragazzina (la differenza d’età con la Misseri è importante, 7 anni) che la cugina aveva cresciuto frequentando la vittima la casa dei Misseri sin dalle scuole elementari. Questo contesto di normalità è mutato allorché Sarah da bambina da coccolare era diventata una rivale da controllare. E ciò in quanto oramai, superata quasi la fase adolescenziale, era affiorata la sua personalità femminile. La Scazzi, inconsapevolmente, si era trasformata in antagonista anche quasi certamente a causa della insoddisfazione della ricorrente per il proprio aspetto fisico (così la De Luca).
Nell’ultimo periodo erano seriamente aumentate le simpatie della Scazzi per il Russo, ovverosia per il ragazzo di cui Sabrina era fortemente innamorata, assillata. E la circostanza era nota anche agli amici: è lo stesso Misseri a riferire che in un’occasione Pisello Alessio aveva detto che «…a Sarah le piace Ivano…però a tutti Ivano gli piace e Sabrina mi ricordo una volta ha detto “si, si tutti Ivano prendetevi”…».
La prova dell’intensificarsi dei litigi, del resto, è negli scritti della Scazzi che, proprio in quello del 26.8.2010, riportava che Sabrina – «come al solito» – si era arrabbiata. La situazione si era aggravata nei giorni immediatamente antecedenti al 15.8.2010 ed è lo stesso Russo a raccontarlo nel corso delle s.i.t. rese il 20.10.2010. «…Tra me e Sabrina c’è sempre e solo stata una sincera amicizia. Solo una sera, però, che colloco temporalmente in alcuni giorni prima di Ferragosto, io e Sabrina ci trovavamo in compagnia di amici quando, ad un certo punto, io e lei ci siamo divisi dagli altri e ci siamo diretti, con la mia macchina, in un luogo appartato. Sabrina ha cominciato a spogliarsi ma io, non convinto della cosa, le ho chiesto di rivestirsi anche in virtù che tenevo molto alla nostra amicizia. Sabrina, se pure a malincuore, concordò con me e si rivestì».
Quella sera, però, non vi era stato solo un semplice striptease della Misseri. Così la  Spagnoletti (s.i.t. del 2.11.2010): «…qualche giorno prima del 21.8.2010 Sabrina mi raccontò che aveva avuto un approccio più spinto con Ivano. In particolare mi disse che una sera si erano appartati nella macchina di Ivano e lei si era spogliata, togliendosi la maglia ed i pantaloni, mentre Ivano si era tolto i pantaloni e gli slip. Quindi Ivano si era tirato indietro dicendo che, se fosse andato avanti, non l’avrebbe potuta più guardare in faccia. In ogni caso mi disse che ci fu una penetrazione anche se non durò fino ad una eiaculazione. So che Sarah era a conoscenza della vicenda atteso che, [quando, n.d.e.] Sabrina in una circostanza…raccontò il fatto, essa era presente…».

Sarah aveva immediatamente rivelato tale episodio al fratello Claudio che, nelle s.i.t. del 20.10.2010, ha collocato temporalmente il colloquio con la sorella in data antecedente al 15.8.2010. «…Mia sorella mi disse che Sabrina si era spogliata ma che non avevano consumato il rapporto sessuale in quanto Ivano, ad un certo punto, non aveva ritenuto compiere quell’atto perché non intendeva andare oltre il rapporto di amicizia. Sarah mi disse che Sabrina c’era rimasta male tant’è che si era confidata con mia sorella…». Lo Scazzi aveva chiesto informazioni in merito al Russo, soprattutto al fine di sapere se egli avesse ingenerato false aspettative nella cugina Sabrina. Il Russo, quindi, si era comprensibilmente risentito in quanto fatti così intimi erano stati divulgati a terze persone. E il 21.8.2010 aveva fissato con la ricorrente un appuntamento davanti alla birreria 102. «…Chiamai Sabrina e con la stessa Sarah ci allontanammo sedendoci sui gradini della macelleria sita di fronte alla birreria. Raccontai a Sabrina quanto mi aveva riferito Claudio e, dopo averle detto di essere molto infastidito, le chiesi se fosse stata lei a riferire l’episodio. Sabrina mi disse che non era stata lei e si dimostrò anch’ella infastidita. A conferma che non lo avesse detto ad alcuno, mi riferì che Claudio sicuramente aveva tentato di sapere qualcosa senza avere alcuna informazione. Io ne approfittai per ribadirle che non intendevo instaurare un rapporto che non fosse solo di amicizia e ne approfittai per chiederle scusa qualora il mio comportamento avesse ingenerato in lei aspettative…». Di questo chiarimento a tre ne era a conoscenza anche il Misseri al quale lo aveva riferito la moglie.
Ed allora ciò dimostra ulteriormente la falsità di quanto affermato dalla Misseri anche in ordine al rapporto con il Russo e ai sentimenti nutriti nei suoi confronti. È palese che, dopo l’incontro del 21.8.2010, la ricorrente aveva perfettamente compreso che la delatrice era la cugina sebbene non avesse potuto dirlo apertamente al Russo poiché avrebbe confermato la sua ipotesi (ovvero che la Misseri aveva diffuso un fatto di natura intima che sarebbe dovuto rimanere invece privato). È ragionevole affermare che sia stata proprio questa la goccia, ovvero il punto di rottura che ha fatto scattare nella ricorrente una forma di rancore nei confronti della cugina la quale, per di più, era anche lei interessata al Russo e veniva quindi vista come l’antagonista; così come è altrettanto plausibile che la Scazzi avesse utilizzato l’argomento del rifiuto da parte del Russo per schernire la cugina o comunque per rimarcare che con il Russo non aveva un futuro. In ogni caso, nonostante la differenza di età, l’interesse della vittima per il Russo è una dato certo come inequivocabilmente attestato dagli scritti autografi innanzi menzionati che, chiaramente, la Misseri aveva tutto l’interesse affinché non venissero consegnati agli inquirenti simulando davanti alla zia la preoccupazione per le sorti del Russo.

Né, come sostenuto dalla difesa, può affermarsi che la ricorrente avrebbe potuto agevolmente interrompere i rapporti con la cugina così che costei non incontrasse più il Russo e fosse in radice eliso il problema della gelosia. La risposta all’osservazione la fornisce innanzitutto la stessa Misseri nelle citate confidenze che aveva fatto all’amica Cerra Vanessa. Ma vi è di più, poiché i rapporti tra la Scazzi ed il Russo erano ormai indipendenti dalla presenza della Misseri (la quale aveva fatto conoscere i due). Questa  asserzione è oggettivamente riscontrabile attraverso l’analisi dei tabulati telefonici da cui emerge che sono numerosi gli sms scambiati con il Russo nel periodo 15-22.8.2010, anche in orari notturni, ciò denotando perlomeno una certa confidenza tra i due (cfr. l’estratto dei tabulati prodotto dai PP.MM. all’udienza dell’11.11.2010).
Ma non occorre neppure ricorrere ai tabulati per affermare l’esistenza di questo rapporto di confidenza (innocente, per quanto emerge dagli atti in questa sede utilizzabili) poiché è lo stesso Russo a riferirlo (s.i.t. del 20.10.2010): «…io vedevo Sarah come la piccola del gruppo, quasi una persona da proteggere. Spesso mi abbracciava ma io l’ho sempre vista come una bambina…Possono essere stati molteplici gli episodi [che hanno potuto accrescere la gelosia della Misseri, n.d.e.] legati comunque all’affetto che Sarah mostrava nei miei confronti. Una volta Sarah, guardandomi, mi ha detto “ti voglio bene” ed io risposi di volergliene anch’io…».

Il culmine della tensione veniva raggiunto la sera del 25.8.2010 allorché la Scazzi aveva fatto ritorno da San Pancrazio Salentino dopo un soggiorno di circa due giorni con il padre (i contatti  telefonici tra le cugine diminuiscono durante questo periodo: cfr. l’ulteriore estratto dei tabulati prodotto dai PP.MM. sempre all’udienza dell’11.11.2010). Già il Misseri ha riferito che, dinanzi alla richiesta della nipote di uscire con la figlia, costei le aveva risposto «ora fino ad adesso dove sei stata? Non sei stata a San Pancrazio? E mo vattene di nuovo a San Pancrazio». Le due erano comunque uscite insieme ed era accaduto il litigio serale (prima in macchina e poi nella birreria 102) recisamente negato dalla Misseri nelle dichiarazioni del 30.9.2010 ma confermato dalla Spagnoletti e dalla De Luca. Quest’ultima è teste anche estranea a quello stretto contesto, familiare e di amicizie: ed infatti, non residuando altro spazio, la difesa ha ancorato la pretesa poca o nulla credibilità della De Luca soltanto ad una discrasia, di qualche decina di minuti, sull’orario dell’episodio rispetto a quanto detto dalla Spagnoletti. Costei e la De Luca hanno riferito «…che, nella tarda serata precedente, all’interno di un locale pubblico del paese, Sabrina aveva aspramente rimproverato Sarah, per le attenzioni che ella mostrava, probabilmente ricambiata, verso il loro amico Ivano Russo, per il quale l’indagata nutriva – a detta di ambedue le dichiaranti – forti sentimenti amorosi. E, nel frangente, Sabrina aveva pure pronunciato parole avvertite come aspramente offensive dai presenti, in quanto, rivolgendosi alla cugina, le aveva detto più o meno: “si vende, si vende, lei per due coccole si vende… pure la madre lo dice che si vende”. E Sarah ne era rimasta molto turbata, tanto – a dire della De Luca – da non trattenere le lacrime…» (così pag. 12 dell’ordinanza di custodia cautelare).
Appena entrata nella birreria, la Misseri aveva detto, in relazione al rapporto con il Russo, «questa volta è davvero finita». Specificava la De Luca che «…evidentemente durante la giornata del 25.8.2010 era accaduto qualcosa per cui aveva deciso di troncare questa situazione con Ivano: da qui la frase di cui sopra. Aggiungeva [la Misseri, n.d.e.] che se ne erano dette di tutti i colori e che comunque successivamente mi avrebbe spiegato meglio la vicenda…Sabrina, riprendendo il discorso di Ivano, ha meglio precisato che non si parlavano più, aggiungendo che adesso Ivano parlava solo con Sarah indicandola con la mano e con tono ironico…». Queste affermazioni fanno il paio con l’altra del Russo (s.i.t. del 20.10.2010) secondo cui, dopo il chiarimento del 21.8.2010, non si era più incontrato con la Misseri. Aveva solo ricevuto alcuni sms dalla predetta che chiedeva di parlargli.

Appare dunque nitido e preciso il movente del delitto. Il Russo non voleva neanche più parlare con la ricorrente, era irritato perché la vicenda del rapporto sessuale interrotto era venuta alla luce ad opera della Scazzi la quale aveva riferito al fratello Claudio le confidenze della cugina. Conseguentemente, la causa dell’allontanamento della persona da cui la Misseri era stregata era Sarah la quale peraltro nutriva nei confronti del Russo analogo sentimento di cui la ricorrente era ben a conoscenza («…Ivano parlava solo con Sarah…»). A tale ricostruzione vanno poi collegati l’appunto scritto dalla vittima sul foglio di computisteria la mattina del 26.8.2010; le altre circostanze di fatto esposte al paragrafo precedente a cui si rimanda (convocazione di Sarah da parte di Sabrina, umore della Scazzi, rapporti tesissimi tra le due, etc.); nonché le affermazioni della Pisanò (s.i.t. del 4.11.2010) la quale non aveva mai visto Sabrina addolorata per la scomparsa della cugina, neppure quando era stato trovato il cadavere. «…Anzi ricordo che era quasi entusiasta del fatto che era intervistata da molte TV ed era salita agli onori della cronaca e anche perché finalmente diceva di essersi avvicinata ad Ivano [che da allora frequentava assiduamente l’abitazione dei Misseri secondo quanto detto dalla stessa Pisanò, n.d.e.]. Acquistava quotidianamente tutti i giornali che parlavano della vicenda di Sarah…».
Non si è quindi trattato di una rivalità tra coetanei ma di un tradimento ad opera della Misseri del rapporto di amicizia, fiducia ed affetto parentale che la legava alla cugina più piccola dalla quale si era vista sovrastata. Sarah, dal canto suo, si fidava ancora di Sabrina e perciò aveva tranquillamente continuato a frequentarla interpretando come una semplice arrabbiatura, una delle tante, il comportamento della Misseri («…poi siamo tornate a casa e Sabrina come al solito si è arrabbiata xk dice ke quando c’è Ivano sto smp con lui…»).
A ciò va aggiunta la personalità aggressiva della ricorrente riferita dallo stesso Misseri che l’ha definita una «tigre» altresì affermando che «…Sabrina si attacca cu nienti, non è come Valentina, Valentina è tutta cuore…Sabrina è troppo acresta…».

4.3.4. Altri riscontri individualizzanti.
Attengono essenzialmente al comportamento tenuto dalla Misseri nei giorni successivi all’omicidio della Scazzi. Questo tema è stato già in parte trattato in precedenza in particolar modo con riguardo: ai tenaci sforzi della predetta volti ad occultare la sua passione per il Russo e il risentimento nei confronti della cugina, propagandandosi come sorella maggiore di Sarah; ad ostacolare di far venire alla luce il forte contrasto con la Scazzi sviluppatosi e progressivamente acuitosi tra i giorni immediatamente antecedenti al Ferragosto e il 26.8. successivo (pregnanti in tal senso, ad esempio, l’episodio del diario riferito dalla Serrano Spagnolo e il contegno di negazione ad oltranza tenuto dalla Misseri sul punto).
Ma la condotta della ricorrente è andata ben oltre in quanto:
¿ ha fatto di tutto affinché gli inquirenti non venissero a conoscenza dello stato d’animo della vittima, e ciò anche attraverso un utilizzo artatamente distorto delle dichiarazioni rilasciate ai mezzi di informazione; sul punto soccorrono le dichiarazioni del Misseri (la figlia «…interveniva quando c’erano i giornalisti per farsi credere…») nonché quelle della Pisanò (s.i.t. già citate) secondo cui, dopo qualche giorno la sparizione della Scazzi, costei aveva visto in televisione un’intervista alla Misseri «…la quale, alla domanda delle giornalista che le chiedeva di che umore fosse Sarah la mattina della scomparsa, aveva risposto che Sarah era sorridente come al solito e che avevano ascoltato la musica assieme. Sorpresa di ciò mi recai da Sabrina col proposito di chiedere il perché avesse detto ciò visto che non corrispondeva a quello che avevo assistito personalmente la mattina presso la sua abitazione. Sabrina mi disse che ormai aveva deciso di dare quella versione e, alla mia insistenza ad incitarla a dire la verità, lei, perentoriamente, mi disse che qualora io fossi andata dai Carabinieri avrei dovuto dire che ”Sarah quella mattina era felice”. Io la spronai ancora a dire la verità ma lei rimase ferma su quella posizione. Sabrina mi diceva sempre di non andare ai Carabinieri…»; in altra occasione, sempre circa l’umore di Sarah, le aveva detto perentoriamente «stai zitta, non dire niente»;
¿ ha impedito al padre di parlare con terzi della scomparsa della cugina: «…ricordo che ogni volta che iniziavamo con Misseri Michele il discorso su Sarah, subito interveniva Sabrina che ci sottraeva quasi fisicamente Michele alla nostra presenza. Ciò è avvenuto diverse volte. Quando Michele tentava di raccontarci qualcosa relativa alla scomparsa di Sarah, subito interveniva Sabrina che faceva troncare il discorso al padre dicendo che doveva rispondere lei. La cosa ci ha infastidito non poco come se il padre non dovesse parlare di Sarah con noi. Ricordo che ogni volta che Michele Misseri faceva il nome di Sarah, gli venivano le lacrime agli occhi…» (così la Pisano nelle s.i.t. del 4.11.2010; su quest’ultima circostanza cfr. anche le s.i.t. del Cucci del 27.10.2010);
¿ ha indirizzato l’attenzione di amici e parenti su altre piste quali quelle del rapimento per prostituzione, del trapianto d’organi e della badante rumena (la Pantir); del resto siffatto tentativo, maldestro sotto il profilo della tempistica, era stato immediato allorché la ricorrente aveva detto alla Spagnoletti, nel primo tragitto verso l’abitazione della Scazzi, «l’hanno presa, l’hanno presa»; analoga versione («Sarah è stata presa») aveva fornito a Cucci Giovanni, genero della Pisanò, poco prima delle 19:00 del 26.8.2010;
¿ ha adombrato forti sospetti sulle amicizie di San Pancrazio Salentino, asseritamente poco raccomandabili, intrattenute dal padre del vittima;
¿ ha ripetutamente sostenuto, sin da subito, che la cugina era ormai morta rivelandosi pertanto inutile la spasmodica attività di ricerca: in tal senso, tra le varie, si vedano le dichiarazioni sul punto rese dalla Serrano Spagnolo (s.i.t. del 28.10.2010), dal Cucci (s.i.t. del 27.10.2010), dalla Pisanò (s.i.t. del 27.10.2010: «la notizia che si fosse trattato di un “rapimento” e non di un semplice allontanamento l’ha diffusa solo Sabrina Misseri, così come ribadito dalla stessa sia a mio marito che a me…Devo riferire che mia figlia Damaride, la sera in questione, seppe nell’àmbito della sua comitiva che era stata rapita una ragazza di circa 15 anni di Avetrana…») e dalla Cerra (s.i.t. del 27.10.2010);
¿ ha tentato di depistare intenzionalmente gli stessi investigatori convocando presso la sua abitazione, circa 10 giorni dopo la scomparsa della vittima, il sovrintendente della Polizia di Stato Lanzo Daniele, suo conoscente, esternandogli ulteriori sospetti sullo zio – Scazzi Giacomo – e invitandolo ad indagare sulla «gente» di San Pancrazio Salentino (cfr. relazione di servizio del Lanzo del 14.10.2010); altresì eloquente in tale direzione è il messaggio dalla Misseri inviato al Russo il 27.8.2010, ore 14:05:58, dal testo: «il comandante quando sono entrata nella sua macchina stamattina mi ha chiesto la tua ipotesi ed io ho detto mio zio» (cfr. s.i.t. del Russo del 31.8.2010).
Altamente sospetti in senso sfavorevole alla ricorrente, e tuttora non chiariti, sono i due sms inviati alla sorella Valentina il 29.9.2010, giorno della messa in scena da parte del Misseri del ritrovamento del telefono della Scazzi, del seguente tenore: «Quella è zona di Lecce non l’hanno potuta fare. Poi parliamo meglio non dire niente altrimenti metti nei casini papà» (ore 8:16); «Poi parliamo, non deve sapere niente né la zia e né la mamma è quello della Sarah zitta, non lo devono sapere altrimenti parlano quando torni ti racconto» (ore 8:17).
Inoltre, da un attento esame dei tabulati dell’utenza cellulare della Misseri, è rilevabile un dato significativo, certamente non marginale. Come visto costei, dopo avere ricevuto lo squillo di conferma da parte della cugina alle ore 14:28:26, l’aveva chiamata, mentre si trovava con la Spagnoletti, alle 14:42:48 e alle 14:44:24. Dopo di che quel giorno risultano soltanto 6 tentativi di chiamata della Misseri alla Scazzi, pochissimi se correlati al contesto della scomparsa. In particolare alle ore 14:44:53, 14:51:24, 14:55:10, 15:00:01, 17:08:56 e 17:11:25. Sino al 28.8.2010, data sino a cui sono stati acquisiti i tabulati della Misseri, non vi sono altre telefonate alla cugina scomparsa. Questo dato, già considerato singolarmente, appare davvero strano in quanto è plausibile pensare che, in una situazione analoga, chiunque – mosso dalla naturale speranza di trovare l’utenza cellulare attiva e di riallacciare i contatti con la persona cara scomparsa – avrebbe continuato nei tentativi di chiamata; se poi lo stesso viene valutato contestualmente a tutti gli altri elementi indiziari, anche provenienti dalla stessa ricorrente (che ad esempio aveva detto a diverse persone della ritenuta inutilità delle ricerche), tradisce certamente la consapevolezza della Misseri della morte della cugina di cui, si ribadisce, costei ha sempre riferito di essere stata all’oscuro sino alla prima confessione del padre, e ciò anche a prescindere dal discorso del suo coinvolgimento attivo nel delitto. Per ragioni di esaustività va altresì rilevato che, dall’analisi dei tabulati dell’utenza della Scazzi (questi richiesti sino alla data del 31.8.2010), risultano altri tre tentativi di chiamata però eseguiti solo il 29 (ore 16:51:27) e il 30.8.2010 (ore 17:25:07 e 18:49:33). Questi, a causa della distanza temporale dal momento della scomparsa (ormai 4 giorni) e del numero comunque esiguo, non incidono assolutamente sul ragionamento seguito. Anzi, proprio per il prolungato intervallo in cui nessun tentativo è stato fatto, appaiono riferibili ad un fine alternativo a quello della ricerca della cugina che, alla luce dell’insieme delle argomentazioni sviluppate, ben può individuarsi nella volontà della Misseri di verificare se effettivamente il padre si fosse disfatto del telefono.
Altro riscontro individualizzante – di rilevantissima importanza nonché dotato di consistenza probatoria autonoma – è costituito dalla confessione extra processuale che la Misseri ha fatto alla Pisanò la sera del 6.10.2010, allorquando era trapelata la notizia della confessione del Misseri, riportata dai programmi televisivi che si occupavano della vicenda. Afferma la Pisanò: «…Voglio riferire un altro episodio avvenuto la sera dell’arresto di Michele Misseri e del ritrovamento del cadavere di Sarah. Io e mio marito la apprendemmo dalla trasmissione “Chi la visto?” che quella sera venne registrata a casa dei Misseri. Stavamo infatti guardando la trasmissione, a casa nostra, fino a quando fu comunicata la notizia del ritrovamento di un corpo da parte dei Carabinieri. A quel punto io e mio marito ci siamo spostati immediatamente presso l’abitazione di mia figlia Vanessa che abita come già detto di fronte a quella dei Misseri [via Deledda n. 19, n.d.e.]. Arrivati sul posto abbiamo continuato a guardare la trasmissione “Chi la visto?”. Dalle immagini in diretta ho osservato Sabrina uscire di scena e ho pensato subito che stesse uscendo di casa. Ho subito tentato di andarle incontro uscendo da casa di mia figlia. Effettivamente ho visto in quella circostanza Sabrina uscire dalla propria abitazione, andare a sedersi su una fioriera all’interno del cortile delle sua abitazione e proferire – in lacrime – le parole “l’hanno incastrato, l’hanno incastrato, mio padre ha confessato…”. L’ho subito abbracciata per consolarla e lei testualmente mi ha detto “l’hanno incastrato!”. Io le ho chiesto il perché di queste parole e lei mi ha risposto “Anna lo hanno incastrato”. Io ho continuato a dirle che, se ha confessato, qualcosa aveva pur fatto. Sabrina a questo punto, sempre piangendo, mi ha detto “dopo tante ore che mi hanno messo sotto torchio avrei detto anch’io che ho ucciso Sarah e dove l’ho messa ma non l’ho detto!”. Io ho ribattuto “ma come fai a dire una cosa del genere se non l’hai fatta?”. Sabrina ancora: “Anna, dopo tante ore dici la verità e basta”. Io, resami conto della gravità di tali affermazioni, l’ho invitata a non esporsi ulteriormente perché c’erano dei giornalisti a poca distanza ed avrebbero potuto percepire le sue parole. Sabrina ha terminato dicendomi “Anna dopo tante ore viene quella cosa di dire la verità, di finire là, così finisce tutto, ma io non l’ho fatto!…». La Pisanò specificava che la Misseri, dopo averle detto «Anna dopo tante ore viene quella cosa di dire la verità, di finire là, così finisce tutto…ma io non l’ho fatto», aveva aggiunto «perché non sono stupida». Ogni commento sul punto risulterebbe superfluo atteso che non è possibile plausibilmente fornire una spiegazione alternativa a tali affermazioni favorevole alla ricorrente: per quale ragione avrebbe dovuto confessare la Misseri, messa sotto torchio, se non fosse lei l’autrice dell’omicidio?  Dalle affermazioni riferite dalla Pisanò traspare inoltre una forte preoccupazione della ricorrente per le sorti del padre, della cui estraneità all’omicidio ella era ben consapevole, che in quel momento si era assunto, peraltro in via esclusiva, la paternità dell’omicidio. E tale ultima considerazione trova valida conferma in un altro elemento probatorio di rilievo. Il Russo (s.i.t. 20.10.2010) ha riferito che «…nel corso delle nostre conversazioni Sabrina diceva spesso che la versione di suo padre circa le molestie perpetrate prima dell’omicidio e la violenza sessuale consumata sul cadavere di Sarah non era vera e testualmente diceva che ”sta esagerando la versione per renderla più credibile”…».

Valgono evidentemente le precedenti argomentazioni con l’aggiunta che la Misseri in quell’occasione, tenuto conto dell’interlocutore (del quale era innamorata, la sua ossessione, e nei cui confronti quindi era istintivamente spinta a confidarsi soprattutto dopo che aveva eliminato Sarah, il suo problema), aveva esplicitamente affermato la falsità del movente sessuale inizialmente addotto dal padre in modo posticcio. Ricorrenti, per di più, sono le affermazioni delle persone che avevano avuto modo di parlare con la Misseri secondo cui costei aveva nei riguardi della scomparsa della cugina un atteggiamento spavaldo e talvolta ironico.

Infine, con riferimento «tentativo di sostituire l’avv. Daniele Galoppa nella difesa di Michele Misseri», si precisa che il Collegio, contrariamente all’assunto accusatorio (secondo cui costituirebbe un’ulteriore riscontro dell’attendibilità del Misseri tanto da volerlo indurre a cambiare difensore e, conseguentemente, strategia difensiva), attribuisce all’episodio una valenza neutra, aspecifica, potendo magari essere riconducibile all’iniziativa esclusiva di terzi e non della ricorrente. È tuttavia opportuno riportarlo sinteticamente, sotto il mero profilo storico, costituendo un punto autonomo della memoria depositata dai PP.MM. l’11.11.2010 (cfr. pag. 13).
Il pomeriggio del 16.10.2010, giorno seguente al fermo della ricorrente, si presentavano presso l’abitazione di Misseri Carmine, fratello di Michele, la nipote Valentina, l’avv. Russo (difensore di Sabrina) e l’avv. Mongelli Gianluca. Misseri Valentina diceva allo zio di inviare un telegramma al fratello Michele riferendogli che avrebbe dovuto nominare, quale difensore di fiducia, l’avv. Mongelli. Il testo del telegramma era stato consegnato a Misseri Carmine su un foglio di carta intestata dell’avv. Mongelli («Caro Michele ti abbiamo trovato il difensore di fiducia, vai all’ufficio matricola e nomina urgentemente l’avv. Gianluca Mongelli del foro di Taranto. Con affetto tuo fratello Carmine»). Riferiva Misseri Carmine: «…Valentina precisava che ciò era necessario perché non erano contenti dell’attività professionale espletata dal difensore d’ufficio di Michele. Gli Avvocati mi assicuravano che non vi era nessun problema in merito a questo telegramma. Valentina precisava che non lo poteva fare lei e la sua famiglia perché nella vicenda era coinvolta Sabrina, pertanto era necessario l’intervento di un altro prossimo congiunto…». Questi dati trovano riscontro nell’appunto preso dal predetto Misseri sul retro della carta intestata («oggi 16.10.2010 è venuta Valentina con gli avvocati e ha chiesto di fare un telegramma per l’avvocato di suo padre perché loro non lo potevano fare»). Sul punto, in data 25.10.2010, hanno altresì reso univoche dichiarazioni confermative Misseri Carmine, Pichierri Anna Lucia, Misseri Maurizio e Misseri Ottavio; dal telefono dell’abitazione di quest’ultimo era poi stato inviato il telegramma.

4.4. Le argomentazioni difensive.
Occorre preliminarmente ricordare che gli argomenti difensivi a discarico personalmente offerti dalla ricorrente sono stati innanzi riportati sub 2.1.. Molti di questi sono già stati specificamente confutati così come, per quanto attiene alla asserita inattendibilità del Misseri sostenuta dalla difesa (pagg. 9-14 della memoria depositata l’11.11.2010), le relative considerazioni sono state – esplicitamente ed implicitamente – disattese nel corso della trattazione. Non resta dunque che affrontare le residue questioni.
La prima scaturisce direttamente dalle consulenze tecniche redatte dalla dott.ssa Gimelli secondo cui l’assunzione da parte del Misseri di psicofarmaci (Delorazepam e Paroxetina), risultante dal diario clinico, potrebbe avere determinato una sedazione eccessiva con conseguente confusione mentale e turbe della memoria. E ciò anche tenuto conto che, sempre dal diario clinico della Casa Circondariale, emerge che il 15.10.2010 il Misseri avrebbe arbitrariamente rifiutato tale terapia sebbene lo specialista psichiatra ne ritenesse ancora la necessità. Tali affermazioni devono poi essere lette insieme alle dichiarazioni rese il 22 e 25.10.2010, in sede di indagini difensive, da Misseri Valentina la quale ha riferito anche il contenuto dei colloqui avuti con il padre all’interno del carcere. Il Misseri avrebbe detto alla figlia, tra l’altro, di avere commesso da solo l’omicidio (sebbene gli investigatori non gli credessero); di avere assunto dei farmaci che, anziché fare effetto la sera stessa dell’ingestione, avevano agito il giorno dopo (quindi non ricordava niente del contenuto dell’interrogatorio); e che qualcuno gli aveva proposto di coinvolgere la figlia Sabrina assicurandogli che per la predetta non vi sarebbero state conseguenze negative.
Siffatte argomentazioni non appaiono persuasive. Come emerge dalla lettura dello stralcio del diario clinico allegato alla seconda consulenza della dott.ssa Gimelli, il Misseri in data 7.10.2010 (momento dell’ingresso in carcere) non presentava disturbi del pensiero, della coscienza e dell’intelligenza ma solo un calo dell’affettività. Essendo verosimile che costui potesse compiere gesti di autolesionismo compensatorio, veniva consigliata la sorveglianza a vista e la terapia farmacologica citata che costui decideva di interrompere già il 15.10., ovvero ben 21 giorni prima dal 5.11.2010. Non esiste in atti documentazione attestante l’assunzione di psicofarmaci da parte del Misseri in epoca concomitante o precedente alla data di commissione dell’omicidio. L’unica terapia farmacologica gli è stata prescritta al fine di evitare cali di umore. L’arbitrario rifiuto da parte del Misseri non significa affatto che i farmaci siano stati coattivamente somministrati al detenuto (evidentemente sarebbe stato necessario un trattamento sanitario obbligatorio) bensì soltanto che l’interruzione è avvenuta nonostante il parere contrario dello specialista. Per di più, quello espresso dalla dott.ssa Gimelli non scaturisce da uno studio del caso concreto ma si atteggia piuttosto come un parere di scienza, generico, fondato esclusivamente sui dati rilevabili dal diario clinico e sugli effetti dei farmaci de quibus. Le turbe delle memoria vengono correlate alla interruzione repentina della Paroxetina senza però specificare con quale frequenza, sino a quando o da quando si manifesterebbero tali sintomi. Per di più dagli atti risulta che il Misseri in data 6.10.2010 non ha assunto farmaci, né lo ha fatto nelle prime ore del mattino del 7.10. allorché vi è stata la prosecuzione della prima confessione dopo il rinvenimento del cadavere della Scazzi (era stato infatti appena emesso il provvedimento di fermo): pertanto le dichiarazioni rese il 15.10., anche volendo per un attimo assecondare la tesi difensiva, non potrebbero essere state condizionate dalla interruzione della terapia che sino ad allora egli aveva seguito. Così come quelle del 5.11., rese a distanza di oltre 20 giorni dall’interruzione. Va poi rimarcato che la difesa non ha prodotto l’intero diario clinico del carcere ma solo lo stralcio (frontespizio e due fogli) probabilmente più congeniale alle proprie strategie.
Valgano inoltre le seguenti osservazioni:
¿ il sanitario specialista della Casa Circondariale, in data 16.10.2010, ha attestato che il colloquio avuto con il Misseri ha presentato connotati di congruità del pensiero, della memoria, dell’intelligenza e della coscienza così elidendo in radice qualsivoglia dubbio residuo sul punto;
¿ il concetto di turbe della memoria può essere ragionevolmente ricondotto a quello di difficoltà mnemoniche senza necessariamente trasmodare nell’ideazione fantastica, concetto questo neppure introdotto dalla difesa;
¿ il Misseri, apparso assolutamente lucido nel corso dell’ultimo interrogatorio così come in quelli precedenti (sempre tenuto conto delle enormi difficoltà incontrate: si rimanda al punto 4.1.), non ha mai prospettato agli inquirenti che il suo ricordo era offuscato dall’assunzione dei farmaci (e ciò anche su specifica domanda dei PP.MM.: cfr. pag. 165 e segg. dell’interrogatorio del 5.11.2010); costui ha solo imputato lo stato di debolezza percepito all’assunzione di quelle medicine che aveva quindi rifiutato.
Infine, quanto alle dichiarazioni riferite da Misseri Velentina, occorre innanzitutto evidenziare che costei ha un evidente interesse per le sorti del procedimento penale essendo plausibile affermare che preferisca, comprensibilmente, che sia il padre ad assumersi la responsabilità dell’omicidio anziché la giovane sorella. Nei suoi confronti è peraltro applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. sebbene rientri nella categoria dei soggetti di cui alla seconda parte del comma 1 dell’art. 199 c.p.p. (cfr., in tal senso, Cass., sez. VI, 15 dicembre 1998, n. 7823).
In ogni caso, se veritiere, le circostanze riferite a Valentina dal Misseri possono essere interpretate come una giustificazione per la pesante verità che il padre aveva iniziato a dire (sono infatti state assunte anteriormente al 5.11.) contrariamente a quanto invece i familiari più stretti si sarebbero attesi da lui. È stato lo stesso Misseri a dire che Valentina non era a conoscenza di come la vicenda si era svolta e, pertanto, era convinta che egli accusasse falsamente la sorella Sabrina.

Passando all’analisi delle note critiche a firma dott. Risso e aventi ad oggetto l’esame autoptico sul cadavere della Scazzi, si osserva innanzitutto che, sotto un profilo generale, i giudizi contenuti sono certamente condizionati dalla circostanza di fatto che il dott. Risso – a causa della scansione procedimentale descritta sub 3.1. – non ha avuto modo di esaminare il cadavere. Comunque il consulente non ha mai escluso la correttezza delle conclusioni del prof. Strada, condividendole (così per la tempistica della morte) oppure limitandosi a prospettare altre ipotesi a suo parere ugualmente verosimili. Ad esempio, per l’arma del delitto, il dott. Risso ha affermato che «…il livello di degradazione dei tessuti non può fare escludere altri oggetti come ad esempio una corda…» e che, «in caso si trattasse di una cintura [evenienza quindi tutt’altro che remota, n.d.e.], comunque le dimensioni sono consistenti con un cintura di foggia più tipicamente maschile…». Il consulente della difesa ha poi affermato che, dalle fotografie visionate inerenti ai rilievi autoptici, non sarebbe assolutamente possibile individuare il genere – maschile o femminile – dell’aggressore. Tale argomento, però, non rientra tra le conclusioni a cui è pervenuto il Consulente dei PP.MM.. Così come le considerazioni relative ai graffi sulle braccia del Misseri vanno solo considerate come parere di scienza di massima atteso che il dott. Risso non ha avuto neanche modo di vederle in fotografia (almeno da quanto risulta dall’elaborato scritto).

Con riferimento al tema della cronologia del delitto, come detto l’omicidio è stato commesso tra le 14:28:26 e le 14:35:37 (si rinvia al punto 4.3.2.). Una volta ritenuta l’assoluta credibilità della ricostruzione offerta dal Misseri il 5.11.2010, è superata la circostanza – che restringerebbe il tempo a disposizione della ricorrente – del trascinamento con la forza della Scazzi nel garage. È il caso di evidenziare che la Misseri non avrebbe avuto alcuna necessità di condurre la cugina nel garage contro la sua volontà, peraltro in tal modo esponendosi al rischio di essere vista da terzi. Come già evidenziato, lei e Sarah si recavano spesso insieme in quel posto sicché è assolutamente verosimile, a maggior ragione considerando che Sarah non aveva alcun motivo di sospetto verso la cugina, che costei con un qualsiasi pretesto l’abbia indotta ad entrare nel garage. È quindi altamente plausibile che la Misseri abbia atteso sulla veranda, o addirittura in strada vicino al garage, l’arrivo della Scazzi la quale era giunta in perfetto orario (anzi, come al solito, leggermente in anticipo) rispetto all’appuntamento fissato per le 14:30; che le due siano entrate nel garage, luogo dove andavano abitualmente insieme; che lì sia avvenuta (rectius, proseguita) la lite dovuta alla gelosia a seguito della quale la Misseri ha ucciso la cugina strangolandola. La morte della Scazzi è stata infatti causata un’asfissia acuta, primitiva, meccanica e violenta messa in atto mediante costrizione del collo, con una cintura, durata circa 2,5 minuti (media dei tempi, minimo e massimo, stimati concordemente dai Consulenti di parte) e senza che la vittima offrisse resistenza all’aggressore. Successivamente a questo momento la ricostruzione del fatto si fonda sulle credibili dichiarazioni del Misseri secondo cui la figlia ha avuto il tempo per entrare in casa, chiamare il padre, ritornare con il Misseri nel garage, scambiare qualche battuta con il predetto, mandare il messaggio alla Cimino (ore 14:35:37) mentre fungeva da palo sulla soglia del garage, inviare un altro sms («pronta», ore 14:39:27) alla Spagnoletti che quando l’ha ricevuto era quasi arrivata in via Deledda n. 22. Il lasso temporale di circa 7 minuti – tenuto conto della contiguità dei luoghi (casa-garage), della concitazione del momento e in considerazione della verosimile breve durata del litigio (l’odio della Misseri per la cugina covava da tempo ed è stata un’azione d’impeto totalmente inaspettata dalla vittima) – autorizza pienamente a concludere per la ragionevolezza di siffatta ricostruzione. In realtà il tempo a disposizione della Misseri è stato maggiore, ovvero dalle 14.28:26 (arrivo della Scazzi) al sopraggiungere della Spagnoletti che può essere stimato, con ragionevole approssimazione, immediatamente prima delle 14:42:48 orario del primo tentativo di chiamata della Misseri alla Scazzi eseguito, secondo la stessa Spagnoletti, mentre la ricorrente ancora si accingeva ad entrare nella sua vettura e quindi proprio allorché l’amica Mariangela era giunta. Il messaggio inviato alla Cimino costituisce infatti soltanto il limite temporale per affermare che l’omicidio è avvenuto anteriormente e che quindi la Misseri, da quel momento, era già pronta per andare via ed iniziava a simulare una situazione di normalità. Anzi, aveva tutto l’interesse affinché la Spagnoletti arrivasse quanto prima (così trova spiegazione anche il messaggio «pronta») al fine di lasciare campo libero al padre per le operazioni successive. Né avrebbe potuto annullare l’appuntamento con l’amica Mariangela poiché tale comportamento avrebbe sicuramente destato sospetto e subito indirizzato le indagini nei suoi confronti o comunque verso la famiglia Misseri dove la vittima era diretta.
L’argomentazione secondo cui non sarebbe stato preso in considerazione il tempo impiegato dalla Misseri per leggere quello ricevuto (dalla) e poi scrivere il messaggio alla Cimino è davvero risibile anche poiché che non si conosce il contenuto di tali sms. In ogni caso, come detto, la Scazzi era già morta e la Misseri doveva solo a quel punto svolgere una funzione di vigilanza della strada ed aspettare l’arrivo della Spagnoletti la cui attendibilità, per inciso, è fuori discussione come ampiamente argomentato dal G.i.p. e riscontrato dagli altri elementi probatori acquisiti (così, si ribadisce, le dichiarazioni di Pisello Alessio e della De Luca).
Sostenere la tesi difensiva implicherebbe, di fatto, inevitabilmente affermare che (quasi) tutte le persone escusse hanno sempre detto il falso scientemente ad eccezione della Misseri la quale, elemento da non sottovalutare, ha lei stessa mentito su tutti i profili, anche oggettivamente riscontrati, che riguardano – non a caso – il suo coinvolgimento nell’omicidio.
Altre osservazioni poggiano su presupposti fattuali erronei. Asseriscono i difensori che, dall’esame dei tabulati telefonici, non emergerebbe il messaggio di testo con cui la Pisanò avrebbe riferito che la Misseri aveva convocato la Scazzi presso casa sua: di qui la inattendibilità della Pisanò. Seppur vera, tale circostanza è irrilevante poiché la Pisanò (s.i.t. del 27.10.20010) ha affermato che era stata Sabrina a dirle che avrebbe mandato un sms alla cugina; sebbene l’avesse notata con il telefono nelle mani, la teste ha riferito di non conoscere i contenuti dell’asserito messaggio e conseguentemente di non potere affermare con certezza l’utilizzo fatto dalla Misseri del telefono. Per contro, il dato obiettivo è quello che la Scazzi era poco dopo giunta presso l’abitazione dei Misseri. Un’altra eccezione della difesa ha ad oggetto le dichiarazioni della Pisanò nella parte relativa alla confessione fattale da Sabrina: storicamente mai avvenuta a parere dei difensori poiché, dopo avere appreso della confessione del padre e del ritrovamento del corpo di Sarah, la ricorrente si sarebbe subito messa alla ricerca del pozzo insieme a Pisello Alessio. Anche questa osservazione è frutto di un travisamento dei fatti emergenti dal verbale di s.i.t. rese il 20.10.2010. Il predetto, infatti, ha riferito:
¿ che il 6.10.2010 si trovava nell’abitazione dei Misseri dove era in corso la registrazione della trasmissione televisiva Chi l’ha visto? avente ad oggetto la scomparsa della Scazzi;
¿ di avere appreso in diretta, dai giornalisti, del ritrovamento del cadavere in un terreno sito nei pressi di Avetrana;
¿ che a quel punto «io e Ivano abbandonammo casa di Sabrina per cercare il luogo dove erano in corso le ricerche…andando dapprima in contrada Sierri»;
¿ che, poiché nel suddetto luogo non avevano notato la presenza di forze dell’ordine o giornalisti, avevano telefonato alla Misseri – che quindi era ancora nella propria abitazione e ben poteva incontrare la Pisanò – per sapere se vi fossero altri terreni di proprietà della famiglia Misseri;
¿ che solo in quel momento la predetta aveva chiesto loro di passare a prenderla da casa per recarsi insieme sul luogo del rinvenimento del corpo della Scazzi;
¿ che quindi erano tornati in via Deledda e con la ricorrente avevano continuato le ricerche.
Dunque è anche infondata quest’ultima questione, così come le altre – già ampiamente affrontate – inerenti all’orario del risveglio della vittima e alla pretesa difformità delle dichiarazioni della Spagnoletti in ordine al luogo, insolito, dove la Misseri la stava aspettando per andare al mare, ovvero in strada o sull’uscio di casa (così nelle prime s.i.t. dell’1.9.2010): si tratta chiaramente di concetti sovrapponibili trovandosi l’uscio di casa dell’abitazione dei Misseri in corrispondenza della strada.
Infine, con riferimento alle altre dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive (rese da Morleo Anna Lucia e dallo stesso Russo), queste sono assolutamente generiche e/o irrilevanti se raffrontate all’imponente mole del materiale probatorio come innanzi riportato e logicamente coordinato.

5. Definizione giuridica del fatto.
Non può sorgere alcun dubbio in merito alla circostanza che tutte le questioni affrontate sul tema nell’ordinanza di custodia cautelare (pag. 17) perdano di significato alla luce delle nuova ricostruzione del fatto scaturente dagli atti sopravvenuti all’esecuzione della misura prodotti dai PP.MM.. Per identiche ragioni diventa superfluo esaminare gli argomenti contrari addotti dalla difesa (pag. 4 della memoria difensiva).
L’omicidio, infatti, è stato compiuto dalla Misseri con dolo intenzionale, plausibilmente d’impeto nel senso che, sebbene non sia possibile escludere aprioristicamente una premeditazione, per quanto emerge dagli atti in questa utilizzabili deve propendersi per una condotta compiuta sotto la spinta immediata del rancore accumulato nei confronti della Scazzi e giunto al culmine nel corso di un ennesimo litigio.
Conseguentemente vanno esclusi il delitto di sequestro di persona e – limitatamente alla connessione teleologica di cui all’art. 61/1, n. 2), c.p. – l’aggravante di cui all’art. 576/1, n. 1), c.p. poiché, come già ampiamente specificato, è plausibile affermare che la vittima, come ordinariamente accadeva, abbia seguito la Misseri nel garage spontaneamente e non sia stata ivi trascinata contro la sua volontà. Evidentemente la privazione della libertà personale della Scazzi è stata esclusivamente funzionale alla commissione dell’omicidio e lì si è esaurita, non acquistando pertanto un’autonomia penalmente rilevante (la giurisprudenza sul punto è unanime: cfr., tra le varie, Cass., sez. II, 3 giugno 2009, n. 26279).

6. Esigenze cautelari.
La richiesta di applicazione della misura formulata dai PP.MM. in data 16.10.2010 è fondata su tutte le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p.. Il G.i.p., però, ha ritenuto sussistenti esclusivamente quelle del pericolo di fuga e dell’inquinamento probatorio.
Premessa l’esistenza dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare in relazione al delitto di omicidio volontario aggravato (artt. 273/2, 278 e 280 c.p.p.), compreso quello di cui al comma 2-bis dell’art. 275 c.p.p., appaiono assolutamente fondate le argomentazioni a sostegno contenute nell’ordinanza di custodia cautelare, a cui si rinvia per ragioni di economia espositiva, per nulla scalfite da quelle della difesa.
L’effetto dell’«incontrollato clamore mediatico suscitato dalla vicenda» (così pag. 19 dell’ordinanza) è stato infatti riconosciuto dagli stessi difensori che, attraverso l’escamotage di capovolgere il ragionamento, hanno però finito implicitamente per ammettere che il pericolo di fuga certamente sussiste sebbene possa essere mitigato dalla mera presunzione secondo cui, essendo la ricorrente ormai persona ampiamente nota all’opinione pubblica, anche europea, sarebbe facilmente identificabile in ogni dove e quindi rintracciabile. Ed allora ciò non vale evidentemente ad escludere il concreto pericolo di fuga della Misseri.
Passando all’esame del pericolo per l’acquisizione o per la genuinità della prova, questo è innegabile e agevolmente desumibile dall’attività, complessa e multilivello, di depistaggio già abilmente e scaltramente posta in essere dalla Misseri sin dai primi minuti susseguenti al delitto (inizia la serie il messaggio delle 14:35:37 inviato alla Cimino al fine di suscitare nei terzi un’apparente normalità). In tal senso è opportuno, ad esempio, menzionare gli episodi del sovrintendente della Polizia di Stato Lanzo e dei colloqui con la Pisanò alla quale veniva intimato («stai zitta, non dire niente») di non rivelare ai Carabinieri l’umore della Scazzi.
Ma vi è di più. La nuova ricostruzione dell’omicidio, di cui unica esecutrice materiale è la Misseri e il cui movente è alla stessa esclusivamente riconducibile, supera le considerazioni del G.i.p. – all’epoca validamente espresse – in ordine alla esclusione del pericolo di recidiva. Nel contesto fattuale delineato nel corso dell’interrogatorio del Misseri del 15.10.2010, la figlia assumeva quasi un ruolo di attrice secondaria: sostanzialmente costei aveva condotto la cugina con la forza nel garage per darle una lezione esemplare; non era stata lei a stringere materialmente la corda intorno al collo; aveva soltanto mantenuto Sarah la quale probabilmente era morta a causa di un eccesso di foga del Misseri il rischio delle cui conseguenze mortali, in considerazione di una valutazione complessiva delle modalità dell’azione, la ricorrente aveva però finito per accettare. Siffatto quadro è mutato radicalmente e questo non può non ripercuotersi anche sulla valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione del reato.
È principio consolidato che, in sede di riesame, è possibile confermare una misura cautelare per esigenze cautelari diverse da quelle poste a base della sua applicazione in quanto l’art. 309/9 c.p.p. consente al tribunale di annullare o riformare in senso favorevole all’imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell’atto di impugnazione, ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dello stesso (cfr., tra le varie, Cass., sez. VI, 29 marzo 2007, n. 26317). Tali considerazioni sono viepiù valide se si considera che la richiesta dei PP.MM. menzionava espressamente anche tale esigenza cautelare.
Ritiene il Collegio che, dall’analisi delle specifiche modalità e circostanze dei fatti e della personalità della ricorrente desunta dai gravissimi comportamenti inerenti al fatto de quo, emerge il concreto ed attuale pericolo che costei commetta delitti della stessa specie di quello per cui si procede. In tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, poiché la pericolosità dell’indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla sua personalità, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, è legittima l’attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell’apprezzamento della capacità a delinquere. Invero, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell’indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell’agente (cfr., tra le molte, Cass., sez. V, 8 febbraio 2005, Tanzi e altri).
D’altronde il parametro della concretezza, richiamato dall’art. 274/1, lett. c), c.p.p., non si identifica con quello dell’attualità del pericolo, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, tale requisito essere riconosciuto alla sola condizione, necessaria e sufficiente, della esistenza di elementi concreti (ovvero non meramente congetturali) sulla base dei quali possa affermarsi che il soggetto indagato possa facilmente, verificandosene l’occasione, commettere reati rientranti tra quelli contemplati dalla suddetta norma processuale. E a tal fine deve aversi riguardo alle specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative dell’inclinazione del soggetto a commettere reati della stessa specie; alla personalità dell’indagato, da valutare alla stregua dei suoi precedenti penali e giudiziari; all’ambiente in cui il delitto è maturato; alle vita anteatta dell’indagato e a ogni altro elemento compreso tra quelli enunciati nell’art. 133 c.p. (cfr. Cass., sez. I, 10 gennaio 2007, n. 7176).
La sussistenza del pericolo di recidiva è giustificata dalla natura del tragico episodio delittuoso ascritto alla Misseri di cui è rimasta vittima la giovane cugina di 15 anni la cui buona fede la ricorrente ha slealmente carpito abusando dei rapporti di amicizia e parentela. Un tradimento, si è detto, commesso peraltro per un motivo futile quale quello della gelosia. È innegabile che la personalità aggressiva concretamente rivelata dalla Misseri (peraltro confermata dal padre) e la compulsività dell’agire scaturente da tale inclinazione inducono a concludere per un comportamento non occasionale. Né assume alcuna rilevanza in senso contrario lo stato di incensuratezza della predetta che anche il G.i.p. non aveva ritenuto da solo decisivo per affermare l’insussistenza dell’esigenza cautelare de qua. Sull’argomento la difesa non ha sollevato alcuna questione chiaramente condividendo l’assunto sostenuto nell’ordinanza di custodia cautelare (cfr. pag. 29 della memoria difensiva prodotta l’11.11.2010).
Infine, relativamente ai criteri di scelta della misura, trattasi di ipotesi ricompresa nella seconda parte del comma 3 dell’art. 275 c.p.p. per cui, una volta ritenuta la sussistenza delle esigenze cautelari, vige la presunzione legislativa di adeguatezza della sola misura carceraria. Ma, anche prescindendo dall’inequivocabile dato normativo, è chiaro che la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari sarebbe concettualmente incompatibile con le ritenute esigenze cautelari di cui all’art. 274/1, lett. a) e b), c.p.p..

7. Condanna alle spese.
Poiché il riesame, l’appello ed il ricorso per cassazione hanno natura di mezzi di impugnazione, deve trovare applicazione, anche con riguardo agli stessi, il principio generale fissato in materia di spese dall’art. 592 c.p.p.: pertanto, quando la richiesta di riesame venga rigettata o dichiarata inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento (cfr. Cass., sez. un., 5 luglio 1995, Galletto).

P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 127, 309 e 592 c.p.p., rigetta l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di MISSERI SABRINA, nata a Manduria (TA) il 10.2.1988, confermando l’ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. in sede il 21.10.2010.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali, disponendo che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore della Casa Circondariale di Taranto affinché provveda a quanto disposto dall’art. 94/1-bis att. c.p.p..
Visto l’art. 331 c.p.p., ordina la trasmissione al Procuratore della Repubblica in sede delle «note critiche sulla relazione tecnica di autopsia sul cadavere di Sarah Scazzi», depositate dalla difesa all’udienza dell’11.11.2010, per le eventuali determinazioni di competenza.
Visto l’art. 128 c.p.p., indica in cinque giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12 novembre 2010.

Il Presidente
Il Giudice estensore

Fonte Tg Com