L’obbligo al mantenimento dei figli va quantificato in base alla capacità lavorativa generica


La Suprema Corte di Cassazione stabilisce che in tema di assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge, non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro. )Sentenza 27/12/2011 n° 28870)

 

obbligo al mantenimento Sentenza mantenimento