Portata assoluta dell’obbligo di soccorso previsto dal Codice della Strada


obbligo di soccorsoLa Corte di Cassazione della Sesta Sezione penale, con la sentenza n. 21414/2010, ha fornito una interpretazione estensiva dell’art. 189 (“Comportamento in caso di incidente”) del Codice della Strada.
In particolare, i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che l’obbligo di soccorso previsto dal citato articolo ha portata assoluta e si realizza anche indipendentemente dal verificarsi del danno alla persona e dalla effettiva necessità dell’assistenza.
Il reato di omissione di soccorso – secondo la Corte di Cassazione – è un “reato omissivo” che viene commesso anche solo attraverso la condotta omissiva dell’obbligo di fermarsi nel luogo dell’incidente per verificare se qualcuno abbia subito un danno grave e aiutarlo a soccorerlo.
I Giudici di legittimità hanno infatti rilevato che “anche sotto il profilo letterale le espressioni “eventualmente”, riferita al danno, e “ove necessaria”, riferita all’assistenza, escludono che nel reato di omissione di soccorso sia richiesta a qualsiasi titolo per la sussistenza dell’illecito l’effettiva verificazione del danno alla persona e l’effettiva necessità dell’assistenza.
La vicenda sottoposta all’esame della Cassazione riguarda un automobilista condannato per omissione di soccorso per essersi dato alla fuga, dopo aver investito un carabiniere fortunatamente rimasto illeso.
L’automobilista aveva incentrato la sua difesa sul fatto che non fosse tenuto al soccorso perchè non solo non si era verificato effettivamente alcun danno al carabiniere, ma anche perchè vi eranoalcuni agenti presenti sul luogo che avrebbero potuto prestare con facilità aiuto al collega.
La Cassazione ha respinto il ricorso dell’automobilista che era stato condannato anche per omesso soccorso a un anno di carcere.