RIMBORSO IVA TASSA RIFIUTI


L a Corte Costituzionale con sentenza del 24 luglio 2009 n. 238 ha sancito che la TIA, ossia la Tariffa di Igiene ambientale, è una tassa e non una tari ffa, di conseguenza sulla stessa non può è applicabile l’Iva al 10%.

Ne deriva ch e tutti coloro che dal 1999 al 2008 hanno pagato la TIA  con annessa Iva hanno diritto ad ottenere il rimborso di quest’ultima per tutti i 10 anni trascorsi.

Facendo un salto all’indietro, si ricorda che nel 1999 molti Comuni hanno sostituito la Tarsu, tassa sui rifiuti solidi urbani, con la Tia, tariffa di igiene ambientale,  come stabilito dall’art. 49 del D.lgs. n. 22 del 1997 (il c.d. Decreto Ronchi) e dal DPR n. 158/1999.

Ora, le differenze tra Tarsu e Tia stanno nel fatto che nella Tarsu il calcolo del contributo viene effettuato in base ai metri quadrati dell’immobile, mentre nella Tia la tariffa è determinata da dei costi generici del servizio a cui si aggiunge una componente variabile legata ai rifiuti effettivamente prodotti.

Nel momento in cui si è passati dalla tassa alla tariffa è divenuto possibile applicare su quest’ultima l’Iva al 10% finché non è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale del 2009.

Tutti coloro che presenteranno la richiesta di rimborso in tal modo non pagheranno più  l’Iva sulle prossime fatture.

Al contrario, coloro che non lo faranno dovranno continuare a pagare l’Iva in quanto il beneficio non scatta in maniera automatica, ma solo a seguito di apposita richiesta in tal senso.

Naturalmente prima di presentare la richiesta di rimborso occorre verificare che nelle fatture sia stata effettivamente addebitata l’Iva. Dopodiché è necessario  avere tutte le ricevute di pagamento relative alla TIA che devono essere allegate in copia alla domanda.

Di seguito la bozza della comunicazione da inviare all’ufficio competete:

Spett.le

……………

Via …………., ..

…………………. (…)

Raccomandata A/R

 

 

 

 

Oggetto: richiesta di rimborso dell’IVA relativa al pagamento della Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………, nato/a a ………………………………………….. il ../../…., C.F.: ………………………………………..   e residente in ……………………………., Via ……………………… numero …   CAP ………, in qualità di : proprietario/ dell’immobile sito in ………………, Via …………….. n. …, iscritto al Catasto del Comune di …………………….., Sezione …., Foglio …., Pratica ………………;

 

PREMESSO CHE

 

ha regolarmente corrisposto per i/il suddetti/o immobili/e la TARSU comprensiva di Iva al 10%, come da fatture allegate alla presente.

 

Con la Sentenza numero 238/2009 la Corte Costituzionale nel rilevare la natura tributaria di TARSU e TIA, in particolare: “7.2.3.6. – […] Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti […]. Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall’assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità» ha di fatto inequivocabilmente escluso l’imponibilità ai fini IVA di codesta Tassa o Tariffa.

 

Ne consegue che l’Iva addebitata al sottoscritto e documentata dalle fatture in allegato risulta indebitamente corrisposta quindi

CHIEDE

 

  1. Il rimborso di quanto versato e non dovuto come da tabella riepilogativa allegata, con riferimento agli ultimi dieci anni, oltre agli interessi legali decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti;
  2. l’immediata cancellazione dalle future fatture e dai ruoli della suddetta voce nonché la comunicazione alla società di riscossione ai fini dell’eventuale sgravio.

 

Si rimane in attesa di un Vostro riscontro, entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della

presente, con l’avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il sottoscritto si vedrà costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

 

La presente vale ad ogni effetto di legge quale formale diffida e messa in mora, anche ai fini interruttivi della prescrizione.

 

In fede,

 

 

Riepilogo Fatture:

AnnoFattura n.Importo totale fatturaIVA versata
Totale IVA versata

 

 

Allegati:

 

–          copia fattura n.                del ../../……..;

–          copia fattura n.                del ../../……..;

–          copia fattura n.                del ../../……..;

–          copia fattura n.                del ../../……..;

–          copia fattura n.                del ../../……..;

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–          copia fattura n.                del ../../……..;

–          copia fattura n.                del ../../………