TRIBUNALE di TARANTO
Prima Sezione Penale
Giudice Collegiale
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Alessandro de TOMASI Presidente
Dr. Massimo DE MICHELE Giudice relatore
Dr. Benedetto RUBERTO Giudice
riunito in camera di consiglio per decidere sull’istanza di riesame personale, avverso l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p. in sede il 21.10.2010, proposta nell’interesse di MISSERI SABRINA, nata a Manduria (TA) il 10.2.1988, attualmente detenuta presso la Casa Circondariale di Taranto;
sentita la relazione svolta dal dr. De Michele;
sentite le argomentazioni esposte dai PP.MM. e dai difensori della ricorrente;
esaminati gli atti, pervenuti in data 3.11.2010, nonché le memorie, la documentazione e gli atti sopravvenuti all’applicazione della misura cautelare prodotti dalle parti nel corso delle udienze camerali del 9 e 11.11.2010;
sciogliendo la riserva formulata in data 11.11.2010;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Fatto e diritto
Con ordinanza del 21.10.2010, il G.i.p. in sede applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della Misseri, indagata dei delitti di cui agli artt.:
a) 605 c.p., per avere privato Sarah Scazzi della libertà personale, trascinandola con la forza all’interno della cantina-garage della sua abitazione e, poi, trattenendola ivi contro la sua volontà, cinturandola con le braccia, mentre il padre le cingeva una corda intorno al collo;
b) 110, 575, 576/1, n. 1), c.p., perché, in concorso con il padre Misseri Michele Antonio, al fine di assicurare allo stesso l’impunità dal delitto di violenza sessuale da questi commesso ai danni di Scazzi Sarah, nonché per motivi abietti e futili consistiti nell’evitare che l’episodio di violenza di cui innanzi pervenisse a conoscenza di terzi, cagionava la morte della cugina atteso che, mentre compiva il sequestro sub a), il genitore, dopo aver messo a quest’ultima la corda intorno al collo, la stringeva sino a soffocarla (fatti commessi in Avetrana il 26.8.2010).
Nei motivi di riesame la difesa chiedeva l’annullamento della predetta ordinanza, ovvero la sostituzione della misura cautelare in atto con altra meno afflittiva, in particolare sollevando svariate questioni preliminari (analiticamente descritte ed affrontate più avanti), nonché deducendo l’«errata qualificazione del fatto attribuito all’indagata», l’«insussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti nei confronti di Misseri Sabrina» e delle esigenze cautelari.
Nel corso dell’udienza camerale dell’11.11.2010 i PP.MM. domandavano la conferma dell’ordinanza impugnata per le motivazioni contenute nella memoria depositata, proponendo anch’essi alcune questioni preliminari in relazione agli atti prodotti dalla difesa.
L’istanza di riesame deve essere rigettata, in quanto priva di fondamento.